Reddito di libertà, le domande non accolte per insufficienza dei fondi non saranno scartate, ma conserveranno la loro validità per il 2022 e saranno liquidate in caso di rifinanziamento del Fondo. A specificarlo è l'INPS con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021.
Reddito di libertà, novità sulle domande non accolte per insufficienza dei fondi: non saranno scartate, ma conserveranno la loro validità per il 2022 in attesa di un possibile rifinanziamento.
A comunicarlo è il messaggio INPS n. 4352 del 7 dicembre 2021, che fa dietrofront rispetto a quanto indicato nella circolare n. 166/2021 in merito alle domande per il reddito di libertà escluse per insufficienza di budget.
Le domande già trasmesse saranno liquidate, in ordine cronologico di presentazione, con eventuali ulteriori finanziamenti disposti per il “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”.
Tale fondo, istituito con il DPCM 17 dicembre 2020, ha una capienza di 3 milioni di euro e consentirà alle richiedenti di ricevere un assegno pari a 400 euro mensili per un anno, erogati una tantum.
Reddito di libertà, dietrofront INPS per le domande non accolte: valide nel 2022 se rifinanziato
Con circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, l’INPS ha definito le istruzioni operative per presentare domanda per il reddito di libertà, soffermandosi su requisiti soggettivi e modalità di presentazione.
Le donne sole, o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, possono rivolgersi personalmente o tramite un rappresentate al proprio Comune di residenza per inoltrare domanda di reddito di libertà all’INPS.
La circolare INPS specifica che le domande verranno accolte in ordine cronologico di presentazione, e fino al raggiungimento del budget stanziato per il Fondo, pari a 3 milioni di euro.
Al riguardo, l’INPS evidenzia quanto segue:
“Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.”
Un’indicazione sulla quale il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021 fa un passo indietro e, a parziale rettifica di quanto affermato, dichiara che:
“Tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza del budget non saranno definitivamente scartate al 31 dicembre 2021”
Ciò significa che le richieste di reddito, che all’esito dell’istruttoria da parte dell’INPS saranno corredate dalla dicitura “Non accolta per insufficienza di budget”, potranno ancora essere accolte nell’anno 2022.
L’INPS, infatti, specifica quanto segue:
“Pertanto, in caso di ulteriori finanziamenti del “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” nel corso dell’anno 2022, tali domande conserveranno la loro validità ai fini dell’accesso alle risorse e potranno essere istruite e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione.”
In caso di successivo accoglimento della domanda, l’INPS inoltrerà al richiedente l’esito positivo mediante i dati di contatto indicati nella domanda, ossia l’indirizzo email o il numero di cellulare.
- INPS - messaggio numero 4352 del 7 dicembre 2021
- Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”, istituito dall’articolo 105-bis del D.L. n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. Chiarimenti sulle domande non accolte per insufficienza del budget
Reddito di libertà per le donne vittime di violenza: nella Legge di Bilancio 2022 le proposte di rifinanziamento
Era emerso sin da subito il problema della scarsità di risorse a disposizione per l’erogazione del reddito di libertà.
Tenuto conto dell’attuale stanziamento e dell’importo riconosciuto, saranno meno di mille le donne che potranno effettivamente beneficiarne.
Ed è proprio per estendere le possibilità d’accesso alla misura che sono stati presentati diversi emendamenti alla Legge di Bilancio 2022 che propongono di aumentare la dotazione del Fondo. Si resta quindi in attesa di ulteriori novità la prossima settimana, quando saranno votati gli emendamenti in Commissione al Senato.
Il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, istituito dall’art. 105-bis del Decreto Legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 2020, è parte del Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle parti opportunità, costituito dal Decreto Legge n. 223/2006.
Nell’attesa di novità, si ricorda che la domanda per il reddito di libertà può essere presentata dalla donna, o da un suo rappresentante legale o da un delegato, presso il Comune di residenza. La procedura è telematica, come illustrato dall’INPS nel messaggio n. 4132 del 24 novembre 2021.
La misura si pone l’ambizioso obiettivo di assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale delle donne vittime di violenza, e favorire il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
Un obiettivo difficile da realizzare con le poche risorse in campo. Il parziale dietrofront dell’INPS sulle domande respinte per carenza di risorse è un primo segnale verso l’ipotesi di estensione della misura, per la quale si resta quindi in attesa di possibili novità con il varo della Manovra di Bilancio 2022.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Reddito di libertà, dietrofront INPS per le domande non accolte: valide nel 2022 se rifinanziato