Reddito di cittadinanza, imprese e sgravi contributivi: per le assunzioni di chi beneficia della misura di sostegno, si ha diritto a degli incentivi. Le agevolazioni si basano sulle regole contenute nell'articolo 8 del DL numero 4 del 2019. Nella circolare INPS numero 104 del 2019, le istruzioni operative.
Reddito di cittadinanza e imprese: sgravi contributivi per le assunzioni tempo pieno e indeterminato, anche con contratto di somministrazione e apprendistato. C’è spazio anche per le aziende nel Decreto Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito nella Legge numero 26 del 2019.
A distanza di 5 mesi dalle prime domande per ottenere l’assegno, fino a 780 euro per i nuclei familiari composti da singoli individui, col debutto dei navigator a metà agosto i beneficiari firmeranno i primi patti per il lavoro e prenderà il via ufficialmente la seconda fase del reddito di cittadinanza, finalizzata ad accompagnare i cittadini verso l’inserimento lavorativo.
Per agevolare questo processo, nel sistema del reddito di cittadinanza trovano posto anche gli incentivi per le aziende disposte ad assumerli: uno sgravio contributivo che può avere un valore massimo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso.
Reddito di cittadinanza, imprese e sgravi contributivi: la circolare INPS con le istruzioni operative
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato delineato il ruolo delle imprese nella partita del reddito di cittadinanza: si specifica a quanto ammontano le agevolazioni, quali imprese possono accedere e con quali modalità.
Con la pubblicazione della circolare INPS numero 104 del 19 luglio, diventano più chiare anche le regole per beneficiare delle agevolazioni: il testo pubblicato dall’Istituto fornisce una serie di istruzioni operative, dalle aziende che possono beneficiarne ai rapporti di lavoro che possono essere incentivati, passando per la compatibilità con altri bonus.
- INPS - circolare numero 104 del 19 luglio 2019
- Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La circolare INPS che illustra il funzionamento del bonus per le assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza mette definitivamente in chiaro alcuni aspetti: i datori di lavoro domestico restano esclusi, anche i contratti di apprendistato e quelli di somministrazione sono ammessi, le regole a cui attenersi per la restituzione del beneficio fruito nel caso in cui il lavoratore venga licenziato nell’arco dei 36 mesi successivi all’assunzione.
Restano, però, ancora aperti alcuni interrogativi, gli stessi che sottolineava Luigi Principessa dell’Agenzia per il Lavoro Promoimpresa durante il convegno Le politiche attive del Lavoro, organizzato dall’Associazione Hdemia delle Professioni il 17 aprile a Roma.
I dubbi nascono soprattutto nel caso in cui sorgano problemi nel rapporto di lavoro che lega l’azienda e il beneficiario del reddito di cittadinanza:
Cosa succede se l’impresa licenzia il lavoratore? Se la persona viene licenziata entro i 36 mesi perde tutti i benefici acquisiti. Ma quello che succede se il lavoratore si dimette non è specificato nella legge.
Sottolineava Luigi Prinicpessa, e immaginava come soluzione una “riparametrazione” della somma a cui l’azienda ha diritto. Sul punto ancora non ci sono chiarimenti.
Reddito di cittadinanza e imprese: sgravi contributivi per chi assume
Nell’articolo 8 della legge numero 26 del 2019 che regola gli sgravi contributivi a cui hanno diritto le aziende per le assunzioni restano dei vuoti, che si dovranno, in qualche modo, colmare nel momento in cui i casi concreti lo imporranno.
L’obiettivo è che nell’arco di un anno e mezzo lo status di chi ha diritto al reddito di cittadinanza cambi: ai beneficiari verranno presentate 3 offerte lavorative congrue, di cui almeno una dovrà essere accettata. Ed è proprio su questo che si misurerà l’efficacia del sistema: la capacità di inserire o reinserire nel mondo del lavoro chi ne è escluso.
In questo panorama rientrano le aziende che, insieme ai centri per l’impiego e alle agenzie per il lavoro, hanno un ruolo cruciale in questa partita. Chi farà la sua parte, infatti, avrà diritto a degli sgravi contributivi.
Come si legge nel testo dell’articolo 8, i datori di lavoro che hanno delle posizioni aperte, devono comunicarle al portale dedicato e, in caso di assunzione, usufruire degli incentivi.
Due sono le possibilità per le imprese:
- Per le assunzioni di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite delll’importo pari alla differenza tra 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso. In ogni caso non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Reddito di Cittadinanza stipula, presso il Centro Per l’Impiego o il soggetto accreditato, ove necessario un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
- Per le assunzioni di un beneficiario di reddito di cittadinanza a tempo pieno e indeterminato, attraverso l’attività svolta da enti di formazione accreditati, è riconosciuto, sotto forma di sgravio contributivo, un importo pari alla metà della differenza tra l’importo corrispondente a 18 mensilità di reddito di cittadinanza e quello già goduto dal beneficiario stesso. In ogni caso non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità. La restante metà dell’ammontare è riconosciuta all’ente accreditato, che ha garantito al lavoratore assunto un percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo.
Esiste poi anche una terza via indicata nell’articolo 8 e riguarda direttamente i beneficiari del reddito di cittadinanza che decidono di avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del sostegno economico. Ai più intraprendenti spetta un incentivo di sei mensilità riconosciute in un’unica soluzione, sempre nei limiti dei 780 euro mensili.
Reddito di cittadinanza: le imprese escluse dagli incentivi
Oltre al vincolo del licenziamento per i datori di lavoro, nel decreto vengono menzionate altre regole da rispettare e caratteristiche a cui devono rispondere le imprese per usufruire degli incentivi.
La prima riguarda il numero di dipendenti: le assunzioni devono incrementare il personale a tempo pieno e indeterminato, non è ammesso che ci siano delle sostituzioni. Le uniche eccezione riguardano i casi che seguono:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Inoltre nel documento si specifica, sono esclusi dalle agevolazioni i datori di lavoro che, nel triennio precedente alla richiesta, siano stati destinatari di provvedimenti sanzionatori anche se non definitivi che riguardano le violazioni di natura previdenziale o la tutela delle condizioni di lavoro che costituiscono cause ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Sono queste le principali regole a cui devono attenersi le aziende che intendono beneficiare degli incentivi per l’assunzione di chi beneficia del reddito di cittadinanza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Reddito di cittadinanza e imprese: sgravi contributivi per chi assume