I percettori del Reddito di cittadinanza che svolgono Progetti utili alla Collettività senza Green Pass perdono il beneficio. Lo ha messo nero su bianco il Ministero del Lavoro nella nota n. 8526 del 29 ottobre 2021.
Niente Reddito di cittadinanza per chi è senza Green pass.
Lo ha messo nero su bianco il Ministero del Lavoro nella nota numero 8526 del 29 ottobre 2021 applicando la norma che equipara, in materia di sicurezza sul lavoro, il beneficiario del Rdc impegnato nei Progetti Utili alla Collettività ad un vero e proprio lavoratore.
Sebbene le attività svolte nell’ambito dei patti per il lavoro e per l’inclusione sociale siano svolte a titolo gratuito, agli interessati si applicano comunque gli obblighi generali in tema di salute e sicurezza sul lavoro, compreso quello di esibizione del Green Pass introdotto dal DL n.127/2021 e in vigore dal 15 ottobre 2021.
Come succede per tutti i lavoratori che accedono ad un luogo di lavoro, quindi, i beneficiari del Reddito di cittadinanza che non mostrano un Green Pass valido vengono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde o, comunque, fino al 31 dicembre 2021 quando finirà lo stato di emergenza.
Questo si traduce nella mancata partecipazione al PUC che, secondo la legge, determina la revoca del sussidio.
Niente Reddito di cittadinanza senza Green Pass: il veto del Ministero del Lavoro
L’obbligo di esibizione della certificazione verde per i percettori del Reddito di cittadinanza coinvolge esclusivamente coloro che svolgono i progetti richiamati dal DM del 22 ottobre 2019, e non tutti i beneficiari.
Si tratta, in particolare, di coloro che aderiscono ai patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, e che sono tenuti a svolgere queste attività di interesse collettivo nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.
A riguardo, si ricorda, che a partire dal 2022 la platea dei soggetti interessati ai PUC potrebbe essere estesa con la prossima Manovra. Il Disegno di Legge di Bilancio 2022, infatti, prevede che dal prossimo anno i Comuni dovranno impiegare almeno un terzo dei percettori del Rdc nei progetti utili alla collettività.
Ad ogni modo, tutti questi soggetti devono esibire il Green Pass per svolgere le attività.
Il fine è quello di tutelare la salute pubblica vincolando i partecipanti ai PUC di attenersi alle stesse regole che si applicano al personale dei soggetti ospitanti - amministrazioni pubbliche del Comune di residenza del beneficiario - per l’accesso alle relative strutture.
La regola specifica, le cui basi e il cui contenuto sono state chiarite nella nota del Ministero n. 8526, costituisce una conseguenza indiretta di una disposizione già presente nella disciplina.
A tutti coloro che vengono impiegati dai Comuni di residenza nei PUC, infatti, si applica la stessa disciplina in materia di sicurezza del lavoro riferita ai volontari che effettuano servizio civile o volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale, religiose, sportive dilettantistiche assimilati.
Tutti questi soggetti, a loro volta, sono equiparati a lavoratori per quanto riguarda, tra gli altri, gli oneri assicurativi, l’obbligo di formazione di base per la sicurezza, il diritto a eventuali dotazioni antinfortunistiche.
All’articolo 4 del DM del 22 ottobre 2019 infatti si legge:
“Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.
Reddito di cittadinanza, cosa succede a chi non ha il Green Pass
Il Decreto Green Pass sui luoghi di lavoro estende l’obbligo di esibizione a tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche anche sulla base di contratti esterni.
Chi non adempie viene considerato assente ingiustificato e perde il diritto alla retribuzione finché non ottempera o finché l’obbligo non sarà più in vigore. Queste le regole generali per tutti i lavoratori.
Per i soggetti che svolgono PUC, tuttavia, l’assenza ingiustificata determina l’applicazione delle le sanzioni previste dalla normativa del Reddito di cittadinanza.
In particolare, l’articolo 7, comma 5, lettera d, del D. Lgs. n.4/2019 prevede la decadenza del reddito di cittadinanza per tutto il nucleo familiare.
Ma non solo. Coloro che non aderiscono ai PUC non potranno presentare una nuova domanda del Rdc per i successivi 18 mesi, che scendono a 6 nel caso dei nuclei familiari dove è presente un minore o un disabile grave.
In ogni caso, anche per quanto riguarda i percettori di Reddito che svolgono PUC, vale l’esenzione riconosciuta soggetti dispensati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per tutti gli altri la certificazione verde costituisce requisito imprescindibile tanto che, per chi non volesse adempiere a tale obbligo, il Ministero suggerisce di rinunciare preventivamente per ripresentare domanda solo una volta in possesso del Green Pass o quando non fosse più un vincolo di legge.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Niente Reddito di cittadinanza senza Green Pass: il veto del Ministero del Lavoro