Spesometro 2017: sanzioni e ravvedimento operoso. Ecco la tabella con importi e regole.
Anche sulle sanzioni dello spesometro 2017 è possibile applicare il ravvedimento operoso.
In vista della scadenza dello spesometro del secondo semestre 2017 cerchiamo di seguito di fare il punto di quali sono le sanzioni previste e di come beneficiare della riduzione con il ravvedimento.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito - casomai ce ne fosse stato bisogno - che il ravvedimento operoso è ammesso anche per spesometro 2017 e comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA (vedi risoluzione n. 104/E pubblicata il 28 luglio 2017).
Un chiarimento, quello contenuto nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, arrivato a seguito dei dubbi di contribuenti e intermediari.
In molti infatti si chiedevano se il ravvedimento operoso valesse anche per le Lipe 2017 e per lo spesometro trimestrale: la risposta è sì perché è la norma istitutiva che dispone la possibilità di ravvedere le sanzioni anche in caso di ritardi nell’invio delle comunicazioni in materia di Iva.
La risoluzione n. 104/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono regole, scadenze e sanzioni per chi ricorre al ravvedimento operoso in caso di ritardi nell’invio telematico di comunicazioni Iva trimestrali e spesometro 2017. Di seguito tutte le istruzioni.
Sanzioni spesometro 2017: importi e regole
Quali sono le sanzioni previste per errori, ritardo oppure omissioni dello spesometro 2017?
Le sanzioni previste in materia di spesometro 2017 sono pari a 2 euro per fattura fino ad un massimo di 1.000 euro per modello.
Tali sanzioni sono state abbassate rispetto all’originale previsione del DL 193/2016 che prevedeva importi davvero spropositati.
Ravvedimento operoso Lipe e spesometro 2017: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
La possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso anche per le Lipe 2017 e per lo spesometro trimestrale introdotti con il DL 193/2016 era una certezza ancora prima che l’Agenzia delle Entrate pubblicasse le istruzioni nella risoluzione del 28 luglio 2017.
Come già ribadito in un precedente articolo, la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso anche sulle sanzioni previste in caso di ritardi nell’invio di Lipe 2017 e spesometro è chiaramente prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, in cui si specifica che se non stabilito diversamente il ravvedimento si applica a tutte le violazioni tributarie.
La risoluzione n. 104/E delle Entrate ha il merito di fornire istruzioni chiare in merito al calcolo delle sanzioni con ravvedimento operoso nei due casi in oggetto: di seguito le tabelle complete applicate in caso di ritardi nell’invio di Lipe 2017 e spesometro.
Ravvedimento operoso spesometro 2017: calcolo sanzioni, tabelle e istruzioni
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (spesometro semestrale\trimestrale 2017) si applica una sanzione amministrativa di 2 euro a fattura e con un massimo di 1.000 euro a trimestre. La violazione può essere ridotta alla metà ed entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate fa l’esempio di ravvedimento operoso su 180 fatture omesse o trasmesse in maniera errata: ecco alcune utili istruzioni sul calcolo della sanzione ravveduta:
- Tabella A - correzione entro 15 giorni dalla scadenza dello spesometro 2017:
Scadenza Adempimento | Correzione entro 15 giorni | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter | Ravv. ex art. 13, comma 1,lett. bquater |
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I° trimestre 31 maggio anno n | 15 giugno anno n | euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n | euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
II° trimestre 16 settembre anno n | 1° ottobre anno n | euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n | euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n.633/1972) | euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
III° trimestre 30 novembre anno n | 15 dicembre anno n | euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 | euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 | 15 marzo anno n+1 | euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1 | euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3 | euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
- Tabella B: ravvedimento oltre 15 giorni dalla scadenza:
Scadenza Adempimento | Correzione oltre i 15 giorni | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. bquater |
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I° trimestre 31 maggio anno n | dal 16 giugno anno n | euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n | euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
II° trimestre 16 settembre anno n | dal 2 ottobre anno n | euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n | euro 45 (sanzione base di euro 360 euro ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
III° trimestre 30 novembre anno n | dal 16 dicembre anno n | euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 | euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 | dal 16 marzo anno n+1 | euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1 | euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3 | euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
Ravvedimento operoso Lipe 2017: calcolo sanzioni, tabelle e istruzioni
Anche per la comunicazione delle liquidazioni Iva 2017, le Lipe trimestrali, è fatta possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di omesso o errato invio telematico dei dati Iva.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza di legge, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni sul ravvedimento operoso effettuato entro o dopo 15 giorni dalla scadenza Lipe trimestrali 2017: ecco le tabelle.
- Tabella A - ravvedimento operoso Lipe trimestrali entro 15 giorni dalla scadenza:
Scadenza Adempimento | Correzione entro 15 giorni | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. bquater |
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I° trimestre 31 maggio anno n | 15 giugno anno n | euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n | euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
II° trimestre 16 settembre anno n | 1° ottobre anno n | euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n | euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
III° trimestre 30 novembre anno n | 15 dicembre anno n | euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 | euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 | 15 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione) | euro 27,78 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1 | euro 31,25 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 35,71 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/7) entro il30 aprile anno n+3 | euro 41,67 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 50 (sanzione base di euro 250 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
- Tabella B - ravvedimento operoso Lipe 2017 oltre 15 giorni dalla scadenza:
Scadenza Adempimento | Correzione oltre i 15 giorni | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter | Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. bquater |
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I° trimestre 31 maggio anno n | dal 16 giugno anno n | euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n | euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 | euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
II° trimestre 16 settembre anno n | dal 2 ottobre anno n | euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 15 dicembre anno n | euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
III° trimestre 30 novembre anno n | dal 16 dicembre anno n | euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 28 febbraio anno n+1 | euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1 | euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
IV° trimestre 28 (o 29) febbraio anno n+1 | dal 16 marzo anno n+1 (anche tramite presentazione, nella medesima data, della dichiarazione) | euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9) entro il 29 maggio anno n+1 | euro 62,50 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+2 | euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+3 | euro 83,33 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+7 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972) | euro 100 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell’atto impositivo |
Ravvedimento operoso comunicazione Lipe trimestrali e spesometro Iva 2017: ecco la risoluzione n. 104 dell’Agenzia delle Entrate
La disciplina sanzionatoria prevista per omessa e errata comunicazione telematica di Lipe 2017 e spesometro Iva trimestrale è analizzata nel dettaglio nella risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Di seguito il testo completo a disposizione dei lettori interessati ad approfondire ulteriormente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Spesometro 2017 e Lipe: sanzioni e ravvedimento (tabella)