Ravvedimento operoso e cumulo giuridico «senza se e senza ma» nel caso delle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA. Di Tania Stefanutto
L’istituto del ravvedimento operoso si applica, senza dubbio, alle comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA. Questo in linea con i principi contenuti nell’art. 13 del D. Lgs. 472/1997: infatti, se non risulta stabilito diversamente (e ciò non accade nel caso specifico), il ravvedimento operoso si applica a tutte le violazioni tributarie, e quindi anche alle trasmissioni introdotte dall’art. 4 del D.L. 193/2016.
Analogamente, in caso di violazioni rilevate direttamente dall’Ufficio, questi dovrà applicare, qualora le omissioni o le infedeltà risultino plurime, il cd. cumulo giuridico, così come previsto dall’art. 12 co. 1 D. Lgs. 472/1997. L’ufficio dovrà quindi irrogare la sanzione unica relativa alla violazione più grave (tenuto conto dei criteri sulla quantificazione contenuti nell’art. 7 del D.Lgs. 472/1997), aumentata da un quarto al doppio (la sanzione unica risulterà poi definibile a un terzo, ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 472/1997).
L’art. 21-bis L. 122/2010, così come modificato dalla L. 225/2016, prevede una sanzione edittale compresa tra 500 euro e 2.000 euro, ridotta alla metà del minimo se il contribuente trasmette la liquidazione omessa o errata nei 15 giorni successivi il termine ultimo. Coordinando la norma con i principi contenuti nell’articolo 13 D. Lgs. 472/1997, ed in particolare con il comma 1 lett. a-bis) (riduzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni), il costo dell’omissione o della correzione/integrazione dei dati trasmessi sarà così modulato: fino al 27 giugno (entro i 15 giorni) la sanzione piena è pari a 250 euro, pertanto il ravvedimento sarà 1/9 di 250 euro, successivamente fino al 90° giorno sarà 1/9 di 500€, ecc..
Va ricordato che la sanzione è svincolata dai versamenti, pertanto il costo del ravvedimento, anche per le comunicazioni a credito omesse o errate, sarà il medesimo.
È chiaro che la trasmissione delle liquidazioni mensili, pur prevedendo tre moduli separati per l’indicazione dei dati, risulta unitaria e quindi il ravvedimento coinvolge l’intera comunicazione.
Va rilevato che il sistema premiale del ravvedimento trova dei limiti nelle notifiche di atti di accertamento o di liquidazione.
Nel caso delle comunicazioni delle liquidazioni Iva, il sistema di “compliance” contenuto nella norma impone un contradditorio online: l’Agenzia, in apposita area riservata, mette a disposizione del contribuente i dati che emergono dalle comunicazioni e dai versamenti, evidenziando eventuali differenze; il contribuente potrà giustificare il proprio operato o potrà ravvedersi (sia in termini di dichiarazione che di versamento).
Questo contradditorio “virtuale” non preclude, tuttavia, alcun tipo di ravvedimento, non essendo causa ostativa tipizzata nell’art. 13 D. Lgs. 472/1992.
La formulazione dell’art. 21-bis, però, consente all’Agenzia di emettere un atto di liquidazione dell’imposta “ai sensi dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”: tale atto è, in linea generale, condizione ostativa al ravvedimento.
La norma sulle comunicazioni IVA trimestrali delle liquidazioni stabilisce che, in caso di differenze tra il comunicato e il versato, l’Ufficio potrà emettere “avvisi di liquidazione” in relazione al solo eventuale mancato versamento, precludendo il ravvedimento del solo versamento e non anche della trasmissione della comunicazione.
Sarà invece sempre possibile ricorrere al ravvedimento del versamento o della trasmissione in presenza di “comunicazioni” (il contradditorio virtuale) nel Cassetto Fiscale nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, fase prodromica all’eventuale liquidazione ex art. 54-bis D.p.r. 633/1972.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dal 13 giugno al via il ravvedimento operoso delle comunicazioni IVA trimestrali “senza se e senza ma”