Come funzione quota 100 e quali novità attendersi per il 2020? Focus su soggetti beneficiari, requisiti, come fare domanda, cumulabilità con altri redditi e sistema delle finestre.
Negli ultimi giorni si parla con insistenza di possibili novità su quota 100. Secondo alcuni partiti della maggioranza di Governo (Italia Viva in particolare) la riforma delle pensioni varata lo scorso anno non è più sostenibile.
Secondo il M5S e la Lega, oggi su opposti schieramenti, invece, quota 100 non dovrà essere toccata: le risorse finanziarie per la prossima Legge di Bilancio 2020 sarebbero già state trovate. La conferma è peraltro arrivata anche tramite fonti autorevoli della maggioranza parlamentare sentite dall’Agenzia Ansa.
Cos’è e come funziona quota 100?
Quota 100 è stata approvata con il famoso decretone, il famoso DL 4/2019 approvato a fine gennaio, poi convertito nella Legge numero 26/2019.
In realtà i cardini della Legge Fornero sono rimasti pressoché identici, ancorché con quota 100 si siano create le condizioni per l’ennesima clausola di salvaguardia/possibilità di uscita anticipata dal lavoro per i futuri pensionati.
Altro discorso è quello delle finestre, introdotte dal legislatore attuale non senza confusione. Unica certezza del sistema delle finestre sono:
- i tre mesi di attesa tra la maturazione del requisito assicurativo e la decorrenza della pensione effettiva per i dipendenti del settore privato;
- i sei mesi di attesa tra la maturazione del requisito assicurativo e la decorrenza della pensione effettiva per i dipendenti del settore pubblico.
Quota 100 è stata poi spiegata anche dall’INPS con la circolare numero 11/2019.
Quota 100: quali requisiti bisogna soddisfare? Ecco come funziona
L’articolo 14 del Decreto Legge 4/2019 chiarisce che possono beneficiare di quota 100 tutti i lavoratori che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato almeno 38 anni di contributi.
Quota 100 è valida dallo scorso 1° aprile e fino a tutto il 2021 dopo di che questa dovrebbe lasciare spazio - almeno nelle intenzioni dell’attuale maggioranza parlamentare - a quota 41, misura che il Governo non ha potuto adottare per mancanza di risorse finanziarie e che consentirà a tutti coloro che hanno versato almeno 41 anni di contributi di andare in pensione anticipata a prescindere dall’età anagrafica.
E qui c’è un primo nodo importante da sciogliere rispetto a quota 100: si tratta di una misura provvisoria e sperimentale, attiva per il triennio 2019-2021.
La possibilità di lasciare il mondo del lavoro già durante questa primavera però non spetterà a tutti, infatti, come viene ben specificato nel decreto legge su quota 100 e reddito di cittadinanza solo i dipendenti privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 sono potuti andare in pensione anticipata a partire dallo scorso 1° aprile.
Quelli che invece matureranno i requisiti a gennaio 2019 conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi.
Discorso diverso per i dipendenti pubblici che per lasciare in anticipo il mondo del lavoro dovranno attendere invece luglio 2019. I dipendenti statali che invece matureranno i requisiti a partire dal 1° aprile 2019 conseguiranno il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 6 mesi.
Stesso discorso per il personale scolastico, infatti coloro che lavorano nelle scuole dovranno attendere l’inizio dell’anno scolastico 2019/20 per andare in pensione anticipatamente.
Quota 100: divieto di cumulo con altri redditi da lavoro
Nel comma 3 dell’articolo 14 del decreto legge contenente le informazioni sulla riforma previdenziale viene specificato che la pensione quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro.
Ciò vuol dire che dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia non è possibile lavorare.
Il divieto di cumulo non vale invece per le prestazioni occasionali, rispettando però il limite complessivo dei 5.000 euro lordi annui.
A questo proposito appare molto utile riportare quanto previsto dal punto 1.4 della circolare INPS numero 11/2019 in materia di quota 100 e cumulabilità con altri redditi:
“L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l’incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
Per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.
Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.
Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo”
Quota100, TRF e TFS: i dipendenti statali dovranno attendere per ottenerli
L’articolo 23 del decreto stabilisce che i dipendenti statali che decidono di beneficiare di quota 100 riceveranno l’indennità di fine servizio nel momento in cui il soggetto avrebbe dovuto maturare il diritto alla corresponsione della stessa, ovvero una volta raggiunta l’età pensionabile.
Quindi per ricevere il trattamento di fine servizio bisognerà attendere il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ovvero una volta raggiunti i 67 anni di età.
I dipendenti statali che vorranno ricevere comunque l’indennità di fine servizio potranno rivolgersi agli istituti di credito e stipulare delle apposite convenzioni per l’erogazione anticipata della stessa, con tassi agevolati per i dipendenti.
Così facendo il dipendente potrà ricevere circa 30.000 euro della sua indennità di buonauscita.
Quota 100: possibile andare in pensione anticipata a 59 anni
L’articolo 22 del decreto legge stabilisce che anche coloro che hanno compiuto 59 anni di età e che hanno versato almeno 35 anni di contributi possono andare in pensione anticipatamente.
Questa possibilità è stata accordata grazie all’istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali ai quali viene data la possibilità di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di quei dipendenti che decidono di smettere di lavorare fino ad un massimo di tre anni d’anticipo dal raggiungimento di quota 100.
Si ricorda però che coloro che hanno compiuto 59 anni di età e che hanno versato 35 anni di contributi potranno andare in pensione anticipata solamente in presenza di accordi collettivi sottoscritti in accordo con i sindacati, nei quali deve essere stabilito il numero di lavoratori da assumere per sostituire coloro che decidono di lasciare il posto di lavoro.
Per ulteriori informazioni si allega di seguito il testo del decreto legge su quota 100 e reddito di cittadinanza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 2019.
- Testo del Decreto legge su Quota 100 e Reddito di cittadinanza
- Ecco il testo del Decreto legge su Quota 100 e Reddito di cittadinanza approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio 2019
Quota 100, pensione anticipata e dubbi vari. Ecco alcune risposte alle mail dei nostri lettori
Quota 100 è senza dubbio uno dei temi maggiormente gettonati di questi primi mesi del 2019.
In redazione abbiamo ricevuto molte mail di richieste di informazioni in ordine al meccanismo di funzionamento della nuova normativa sulla pensione anticipata.
In chiusura di questa guida fissiamo alcuni punti fermi che spesso corrispondono a dubbi espressi dai nostri lettori:
Alcuni importanti chiarimenti che è bene evidenziare per comprendere come funzioni esattamente quota 100:
- l’opzione per quota 100 è soggettiva, ovvero non è obbligatorio aderire;
- rimane in vigore la pensione di vecchiaia;
- l’ingresso anticipato alla pensione avviene con identico metodo di calcolo (non esistono penalizzazioni, ovviamente però chi esce prima avrà versato meno contributi a consuntivo...);
- si tratta di un diritto cristallizzato esercitabile anche dopo il 2021, fermo restando la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie.
Per tutti i lettori che intendono sottoporre le proprie domande o che hanno bisogno di confrontarsi su tutte le questioni relative a quota 100 si ricorda che è possibile iscriversi al gruppo Facebook Informazione Fiscale; qui verrà promosso il confronto fra lettori e redattori della nostra testata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni, Quota 100: come funziona, requisiti e limitazioni