Permesso di soggiorno e requisito del reddito minimo: nel calcolo potrebbero essere incluse anche misure di sostegno economico. La possibilità, secondo l'Agenzia delle Entrate, è ammessa, ma su specifiche valutazioni. Il parere nella risposta numero 4 del 2019.
Permesso di soggiorno: per raggiungere il reddito minimo, requisito necessario per il rilascio, è possibile inserire nel calcolo anche misure di sostegno come assegni familiari o indennità per disabili? La possibilità è ammessa, ma su specifiche valutazioni, secondo l’Agenzia delle Entrate, che ha espresso il suo parere in merito nella risposta all’interpello numero 4 del 31 gennaio 2019.
Per ottenere un permesso di soggiorno di lungo periodo o un ricongiungimento familiare, lo straniero deve raggiungere la soglia minima di reddito stabilita dal Testo Unico sull’Immigrazione. Il reddito deve derivare da lavoro o da altra fonte lecita.
All’Agenzia delle Entrate si chiedono chiarimenti sui confini della definizione di reddito e sulla possibilità di considerare nel calcolo anche erogazioni a sostegno del reddito, come ad esempio gli assegni familiari o le varie indennità legate a situazioni di disabilità.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 4 del 31 gennaio 2019
- Rilevanza delle erogazioni a sostegno del reddito ai fini dell’integrazione del requisito del ‘reddito minimo’ di cui all’articolo 4, comma 3 del TUI per il rilascio del permesso di soggiorno UE ex art. 9 del TUI.
Permesso di soggiorno e requisito del reddito minimo: i riferimenti normativi
Come si legge nella risposta numero 4 del 31 gennaio 2019, la questione viene sollevata da un Ministero con una ragione precisa:
“una interpretazione più ampia consentirebbe di sanare la condizione di numerosi stranieri che, avendo perso il posto di lavoro, non percepiscono il relativo reddito, ma godono delle forme di sostegno messe in evidenza”.
Per riprendere il concetto di reddito minimo, necessario per ottenere il permesso di soggiorno e il ricongiungimento familiare, bisogna fare riferimento al Testo Unico dell’Immigrazione, legge n. 286 del 1998. E in particolare all’articolo 9:
“Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b) può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1”.
Anche nell’articolo 29, infatti, si parla di:
“un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà dell’importo dell’assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere”.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che si era già espressa in merito nel 2010, e ribadisce che per fare chiarezza sulla questione bisogna fare riferimento al Testo Unico delle Imposte sul Reddito:
“L’articolo 8 del TUIR qualifica come reddito complessivo quello risultante dalla somma di tutti i redditi posseduti dal contribuente, riconducibili all’articolo 6 del TUIR, individuati per categorie reddituali e determinati secondo le regole stabilite per ciascuna di tali categorie, al netto delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e di quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni”.
E specifica che il Testo Unico stabilisce che non è possibile includere nella base imponibile “i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva [...]; gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare…”.
Permesso di soggiorno e requisito del reddito minimo: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo quanto stabilito dalla legge, quindi, assegni familiari o altre forme di sostegno economico non potrebbero essere inclusi nel calcolo del reddito minimo.
Ma l’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità che vengano considerati nel caso di applicazione dell’articolo 9 e 29 del Testo unico dell’Immigrazione, e quindi per arrivare alla soglia minima di reddito necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.
Come si legge nel documento, si tratta di una possibilità ammessa “sulla base di valutazioni che attengono alla corretta applicazione delle norme disciplinanti l’immigrazione” e che spettano al Ministero che ha posto la domanda, ma non all’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, si legge nella risposta:
“Si potrebbe assumere una nozione di reddito più ampia rispetto a quella dettata dall’articolo 8, ricomprendendovi entrate che, per ragioni sociali o di tecnica normativa, sono state tenute fuori dal reddito imponibile”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Permesso di soggiorno e requisito del reddito minimo: il parere dell’AdE