Part time, per il raggiungimento dei requisiti di anzianità e ottenere la pensione si tiene conto anche dei periodi non lavorati. Lo ribadisce l'INPS con la circolare n. 74 del 4 maggio 2021 contenente le nuove istruzioni alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Part time e pensione: anche i periodi non lavorati valgono per il raggiungimento dei requisiti di anzianità.
Lo ha ribadito l’INPS con la circolare numero 74 del 4 maggio 2021 che recepisce quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2021 in materia di calcolo dell’anzianità contributiva applicato al lavoro parziale verticale o ciclico, con esclusione di quello agricolo.
Il nuovo parametro, specifica il documento di prassi, si riferisce ai rapporti di lavoro part time in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina - 1° gennaio 2021 - e per tutta la loro durata, nonché ai rapporti di lavoro part time esauriti.
Pensione part time, per la pensione valgono anche i periodi non lavorati: le istruzioni INPS
Dal 2021 viene riconosciuto il raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso alla pensione sull’intera durata del rapporto di lavoro part time ciclico o verticale e non solo in base ai periodi in cui si è lavorato.
Si rammenta che il part time ciclico è un contratto di lavoro a tempo parziale per cui, in costanza di rapporto di lavoro presso la stessa azienda, il dipendente lavora solo in alcuni periodi dell’anno e resta a casa per i periodi restanti.
L’articolo 1, comma 350 della Legge di Bilancio 2021 stabilisce che:
“Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”.
A tal riguardo, la circolare numero 74 fornisce le indicazioni operative per l’applicazione della disposizione e la gestione delle posizioni assicurative interessate.
- INPS - circolare numero 74 del 4 maggio 2021
- Scarica la circolare su Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.” Istruzioni operative per la gestione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti diversi dagli operai agricoli
Il riconoscimento dei periodi non ha alcuna valenza in termini di imposizione contributiva ma è utile esclusivamente ai fini del diritto alla pensione.
In altri termini, i contributi da versare saranno gli stessi ma si matureranno prima i requisiti di anzianità per accesso al trattamento pensionistico.
Vi è però una condizione: la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento deve essere almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato.
Le istruzioni per rapporti di lavoro part time esauriti prima dell’avvento nuova disciplina
L’INPS specifica che l’applicazione della nuova disciplina, sia ai rapporti esauriti che quelli in corso, avrà luogo solo su richiesta dell’interessato, il quale dovrà presentare domanda alla Struttura territoriale competente per residenza.
Questa domanda, da inoltrare tramite PEC o mediante il servizio on-line di segnalazione contributiva (FASE), dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro o dalla dichiarazione sostitutiva firmata dal richiedente, con l’indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part time verticale o ciclico al quale si riferisce.
I fac simile delle due attestazioni sono allegate alla circolare INPS.
- INPS- circolare numero 74 del 4 maggio 2021 - allegato 1
- Scarica l’attestazione del datore di lavoro
Peraltro, l’Istituto precisa che per “contratti di lavoro a tempo parziale esauriti” si intendono le seguenti tipologie di rapporti:
- contratti part time di tipo verticale o ciclico che al 1° gennaio 2021 siano conclusi con cessazione del rapporto;
- i contratti di lavoro che siano stati trasformati da part time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno precedentemente all’entrata in vigore della medesima norma.
Si ricorda che con riguardo a tutti i contratti esauriti vale la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2935 del Codice Civile e trascorsa la quale non si potrà più ottenere il riconoscimento di tali periodi. Il termine iniziale decorre dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, ossia dal 1° gennaio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensione part time, valgono anche i periodi non lavorati: le istruzioni INPS