Pensione anticipata, incentivi all'esodo a rischio dal 2023. A fornire i chiarimenti sui requisiti e sulla decorrenza delle prestazioni di accompagnamento in seguito all'adeguamento della speranza di vita è la circolare INPS n. 142 del 27 settembre 2021.
Pensione anticipata, l’adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile mette a rischio gli incentivi all’esodo a partire dal 2023.
Ad affrontare il tema è l’INPS, che con la circolare numero 124 del 27 settembre 2021 si sofferma sulla decorrenza dell’isopensione e dell’analogo assegno straordinario di esodo dei Fondi bilaterali.
L’Istituto specifica come il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile incide sul regime di tali prestazioni.
Meccanismo che, peraltro, è stato congelato per il biennio 2021-2022 ma che dal 1° gennaio 2023 sarà di nuovo operativo.
L’accompagnamento alla pensione, infatti, non è altro che una prestazione che “accompagna” il lavoratore fino alla pensione e viene riconosciuto molto prima della maturazione dei requisiti che, con la ripresa dell’adeguamento, potrebbero divenire differenti col passare del tempo.
In altre parole, ci potrebbe essere una discordanza tra i requisiti richiesti al momento della certificazione di esodo e quelli fissati al momento del termine della prestazione e, a quel punto, l’interessato che non li ha maturati potrebbe rimanere scoperto per tutto il periodo rimanente.
Un rischio che si potrebbe concretizzare tenuto conto che l’accesso a tali tipologie di pensione anticipata può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento dei requisiti richiesti per l’uscita dal mondo del lavoro, si pensi ad esempio all’isopensione, per la quale lo scivolo arriva anche a 7 anni.
In tal caso, specifica l’INPS, per gli assegni con decorrenza precedente al 2019, il datore di lavoro può continuare ad erogare la prestazione fino alla maturazione delle condizioni, e sempre che le domande di pensione anticipata vengano presentate entro ottobre di quest’anno.
Pensione anticipata, incentivi all’esodo a rischio dal 2023: chiarimenti INPS sui requisiti d’età
La circolare numero 142 ricorda che in base al meccanismo di adeguamento, in vigore dal 2013 al 2018, l’incremento del requisito anagrafico per la pensione viene stimato ogni due anni dall’ISTAT in base prospettica e quindi per i due anni successivi.
È la Legge Fornero che, all’art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, prevede l’aumento dell’età pensionabile di 3 mesi ogni biennio (fino al 31 dicembre 2026 e poi di 2 mesi ogni biennio) per adeguamento all’aspettativa di vita.
Ma attenzione, per il biennio 2021- 2022, il decreto direttoriale del 5 novembre 2019 del Ministero dell’Economia ha di fatto bloccato questo adeguamento ma, a partire dal 2023 la maturazione dei requisiti di accesso alla pensione verrà nuovamente riparametrata in base alla speranza di vita.
In questi due anni, quindi, rimangono fermi i requisiti relativi al 2019 nei confronti di coloro che hanno avuto accesso alla pensione anticipata come incentivo all’esodo, ossia agli assegni straordinari dei Fondi di Solidarietà e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione in argomento entro il 1° gennaio 2019.
“Nello specifico, per il biennio 2021-2022, in conseguenza del sopracitato decreto, l’isopensione è dovuta fino alla data di maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi) ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi). La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti.”
Si legge nel documento di prassi.
Per quanto riguarda gli anni a venire, l’INPS rimanda all’emanazione di successivi decreti direttoriali che stabiliranno in modo definitivo l’incremento della speranza di vita per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2023.
Un requisito in base al quale, come anticipato, viene riconosciuta anche la prestazione di accompagnamento alla pensione, ovvero l’isopensione.
Si tratta di una misura a carico del datore di lavoro erogata ai dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi per il trattamento pensionistico entro massimo 4 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pensione anticipata e incentivi all’asodo: adeguamento dei requisiti d’età dopo il 2022
Per i titolari di trattamenti anticipati di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, a seguito delle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita successive alla cessazione del rapporto di lavoro, viene modificata la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni, oltre alla contribuzione correlata eventualmente dovuta.
L’INPS provvederà, a seguito della ripresa del meccanismo, ad erogare le prestazioni in base alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Sul punto, lo stesso Istituto evidenzia che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata.
I titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, infatti, potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita per i due anni di riferimento.
In queste ipotesi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici resta comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata e il datore di lavoro può, eccezionalmente, continuare ad erogare la prestazione per tutto il periodo rimanente.
Una regola che si applicherà per le domande di pensione anticipata presentate entro ottobre, ossia il mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in oggetto, e comunque non oltre il mese di scadenza dell’isopensione, come calcolata in via prospettica al momento dell’accesso.
In questo modo viene garantito il pagamento dell’indennità senza che per il titolare sei verifichi l’interruzione della prestazione prima che venga percepito il trattamento pensionistico. La contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale della circolare.
- INPS - circolare numero 142 del 27 settembre 2021
- Chiarimenti relativi ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Rideterminazione del periodo di spettanza delle prestazioni di accompagnamento alla pensione e dell’eventuale contribuzione correlata. Disposizioni applicabili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici
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