Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali ancora non attivo: per l'operatività si attende la nomina del Comitato amministratore. Fino ad allora i datori di lavoro aderenti dovranno ancora ricorrere al fondo di provenienza. Nel frattempo, la circolare INPS n.77 del 26 maggio 2021 dà le prime indicazioni operative.
Istituito presso l’INPS il nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, ma è ancora in stand-by in attesa che con apposito decreto venga nominato il Comitato amministratore.
Nel frattempo, i datori di lavoro aderenti possono continuare a presentare domanda al Fondo di integrazione salariale di provenienza.
Lo ha comunicato l’INPS che, con la circolare numero 77 del 26 maggio 2021, rende note le modalità di finanziamento e di fruizione delle prestazioni.
I fondi di solidarietà bilaterale, infatti, sono frutto di accordi tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e sono degli strumenti volti ad assicurare ai lavoratori una tutela che si concretizza in un’integrazione salariale, nei casi di riduzione, sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
Questo particolare fondo, costituito con un accordo sindacale nazionale tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, è stato recepito con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro, ma non risulta ancora operativo per le ragioni sopradette.
FSB attività professionali in stand-by, si attende la nomina del Comitato amministratore
Il decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali recependo il relativo accordo sindacale.
Questo strumento, come altri del suo genere, ha lo scopo di tutelare i lavoratori degli studi professionali, con almeno tre dipendenti, compresi i lavoratori assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività lavorativa.
L’INPS, con la circolare del 26 maggio 2021, prima di dare le indicazioni operative, fa un’importante premessa su questo nuovo Fondo. Per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie, infatti, queste non possono ancora partire perché manca l’organo deputato a deliberare sulle concessioni: il Comitato amministratore il Fondo.
Solo dalla data di costituzione del comitato, le domande relative domande potranno essere presentate per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al massimo, da 15 giorni prima della data stessa.
“Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza. Con successiva circolare sarà comunicata la data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative”.
Si legge nella circolare.
I datori di lavoro sono quelli indicati, in base ai codici ATECO, indicati nell’allegato 2 al documento di prassi.
Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali: le modalità di finaziamento
In attesa delle istruzioni operative a seguito della nomina del Comitato gestore del Fondo, la circolare del 26 maggio riepiloga le modalità di finanziamento fissate dal decreto.
Secondo quanto previsto dal provvedimento, le riduzioni e le sospensioni possono avere una durata massima di 12 mesi in un biennio, con la previsione di ulteriori 26 settimane per i datori di lavoro che impiegano più di 15 dipendenti.
Il Fondo, poi, è finanziato in base ai due seguenti contributi:
- un contributo ordinario dello 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre dipendenti e sino a quindici dipendenti. Il contributo è a carico per due terzi del datore di lavoro e per un terzo dei lavoratori.
- un contributo ordinario dello 0,65 per cento (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti.
Infine, in caso di erogazione dell’assegno ordinario è dovuto anche un contributo addizionale, tutto a carico del datore di lavoro, nella misura del 4 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla circolare INPS del 26 maggio.
- INPs- circolare numero 77 del 26 maggio 2021
- Scarica la circolare su Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
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