Pegno mobiliare non possessorio, in Gazzetta Ufficiale il decreto per la garanzia dei crediti delle imprese

Tommaso Gavi - Fisco

Pegno mobiliare non possessorio, il decreto del MEF sul regolamento del registro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021. Per la garanzia dei crediti dell'attività di impresa si potrà utilizzare un bene mobile seguendo l'apposita procedura online. Il sistema informatico del Registro Pegni sarà realizzato in 8 mesi.

Pegno mobiliare non possessorio, in Gazzetta Ufficiale il decreto per la garanzia dei crediti delle imprese

Pegno mobiliare non possessorio, il 10 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto numero 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia.

Tale decreto disciplina il pegno a garanzia dei crediti relativi all’attività di impresa.

L’istituto facilita l’accesso al credito per gli imprenditori, i quali potranno utilizzare un bene mobile senza spossessamento a garanzia del credito richiesto.

Il provvedimento del MEF semplifica e digitalizza buona parte del processo: entro otto mesi dovrà essere ultimato il sistema informatico che gestirà il Registro Pegni.

Pegno mobiliare non possessorio, in Gazzetta Ufficiale il decreto per la garanzia dei crediti delle imprese

Il decreto numero 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero della Giustizia, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021.

MEF - Decreto 25 maggio 2021, numero 114, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021.
Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.

Tale decreto regolamenta il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti per l’attività di impresa. Dopo la pubblicazione del decreto gli imprenditori potranno accedere al credito, utilizzando come pegno a garanzia un bene mobile senza spossessamento.

A prevedere tale possibilità è l’articolo 1, comma 4, del Dl n. 59/2016.

In concreto il bene viene dato in pegno sulla base di un atto costitutivo che deve essere iscritto al Registro dei Pegni mobiliari non possessori.

Tale procedura è necessaria per garantire l’opponibilità verso terzi, per pubblicità dichiarativa.

Tale strumento, una volta attivato il Registro Pegni, consentirà agli imprenditori di avere uno strumento in più di accesso al credito basato su parte del valore delle aziende.

Gli elementi innovativi del decreto sono relativi ai seguenti aspetti:

  • definizione delle tipologie di atti costitutivi;
  • modello di riferimento delle modalità di registrazione;
  • tipologie e contenuti della domanda di iscrizione al Registro Pegni;
  • modalità di consultazione;
  • tariffe.

Per quanto riguarda gli atti costitutivi da allegare alla domanda di iscrizione, possono essere redatti nelle forme seguenti:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente;
  • contratto sottoscritto digitalmente dalle parti;
  • provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Viene inoltre stata prevista la possibilità di redigere l’atto in forma di contratto privato con firma digitale, che può essere inviato con procura da una delle parti coinvolte o da un rappresentante.

Tale possibilità si inserisce nell’ottica di una semplificazione delle procedure.

Pegno mobiliare non possessorio, domande e portale per il Registro Pegni

I contenuti che compongono la domanda di iscrizione sono elencate nell’articolo 3, comma 2 del decreto in questione.

Nello specifico sono i seguenti:

  • dati dei soggetti coinvolti (creditore, debitore, terzo datore);
  • descrizione del credito e importo massimo garantito;
  • descrizione del bene oggetto di pegno, con tutti gli elementi identificativi utili, tra cui la categoria merceologica, la destinazione economica, la facoltà del datore di pegno di trasformare il bene, la facoltà del creditore di appropriarsi del bene e/o di locarlo in fase di escussione.

Il processo è interamente telematico per garantire la massima semplificazione.

Per le domande standard è prevista la possibilità di redigere il titolo insieme alla domanda, con firma digitale, per ridurre i tempi di redazione della documentazione per il richiedente e di controllo per l’ufficio.

Il Registro Pegni consentirà di effettuare visure e di richiedere copie e certificati, con le tariffe indicate nell’allegato al decreto ed in modalità telematica.

Per la realizzazione del sistema informatico che gestirà il Registro Pegni è previsto un tempo di 8 mesi.

In tale fase saranno definiti i dettagli tecnici che riguardano i seguenti aspetti:

  • le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore, unitamente alle modalità di registrazione dei titoli, secondo procedure telematiche analoghe a quelle previste nell’ambito della pubblicità immobiliare, basate sul cosiddetto “modello unico informatico”;
  • le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti;
  • la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno, che, si ricorda, possono essere materiali e immateriali, presenti o futuri, determinati o determinabili, come già stabilito nella norma istitutiva.

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