Partite IVA, confermata la possibilità di passaggio dal regime ordinario al forfettario senza necessità di rispettare il vincolo triennale, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Le istruzioni nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 5 dicembre
Partite IVA, senza vincoli il passaggio dal regime ordinario al forfettario.
Chi ad esempio ha optato per il regime ordinario nel 2021, in presenza di tutti i requisiti previsti può transitare al forfettario già nel 2023.
A confermare il venir meno del vincolo triennale in merito all’esercizio delle opzioni IVA è l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.
Una regola già applicata dal 1° gennaio 2020, a fronte delle modifiche apportate al regime forfettario, che viene replicata anche alla luce delle novità introdotte dall’ultima Manovra a partire dal 1° gennaio 2023 in merito ai limiti per l’accesso nel regime fiscale agevolato.
Partite IVA, passaggio dal regime ordinario al forfettario senza vincolo triennale
Ampia libertà di scelta è prevista per i titolari di partita IVA che, pur in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario, hanno optato per le regole ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi.
Il regime forfettario è il regime naturale per esercenti attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, in assenza delle cause ostative previste dalla normativa, e si applica sia ai soggetti già in attività che alle nuove partite IVA.
Per le attività già avviate, l’accesso al regime forfettario si applica dall’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni che ne legittimano l’accesso, senza necessità di alcuna comunicazione preventiva. Nella dichiarazione IVA dell’anno in cui risultano soddisfatti i requisiti previsti sarà tuttavia necessario indicare di voler applicare le regole agevolate.
Per le nuove attività invece, l’adozione del regime forfettario è assoggettato ad apposita comunicazione nel modello di dichiarazione di inizio attività.
Questa la premessa dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella circolare del 5 dicembre in merito alle regole per il passaggio dal regime ordinario al regime forfettario.
Sebbene questo sia un regime naturale, è in ogni caso possibile optare per la determinazione delle imposte sui redditi e dell’IVA secondo le regole ordinarie, mediante l’adozione di un comportamento concludente e comunicando la scelta nella prima dichiarazione IVA presentata dopo la scelta, con un vincolo di permanenza per un minimo di tre anni.
Il vincolo triennale viene tuttavia meno se si sceglie di tornare o passare nel regime forfettario alla luce delle novità e dei nuovi limiti introdotti dalla Legge di Bilancio 2023.
Regime forfettario per gli ordinari senza vincolo triennale, passaggio libero
In presenza dei requisiti previsti per l’applicazione del regime forfettario, il passaggio è possibile senza attendere che decorrano i tre anni minimi di permanenza nel regime ordinario.
Una possibilità che l’Agenzia delle Entrate ammette tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, che consente:
“la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
Le modifiche sostanziali introdotte nell’ambito delle condizioni d’accesso al regime forfettario con la Legge di Bilancio 2023 consentono quindi a chi ha optato per il regime ordinario nel 2021 di transitare nel regime forfettario nel 2023, senza attendere il decorso del vincolo triennale.
Una possibilità che quindi si lega alle nuove regole introdotte dal 1° gennaio 2023.
Diverso invece il caso dell’opzione per il regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il quale è sempre possibile passare al regime forfetario senza attendere il decorso dei tre anni di permanenza nei regimi opzionali IVA, in quanto trattasi di “due regimi naturali dei contribuenti minori”.
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