Pagamenti con bancomat, al via dal 1° luglio 2020 la comunicazione per i rimborsi delle commissioni POS: le novità nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020. I dati trasmessi dalle banche saranno utilizzati anche per i controlli fiscali.
Rimborso commissioni POS per i pagamenti con bancomat, al via dal 1° luglio 2020 la comunicazione da parte delle banche.
A dare il via alla procedura per l’attribuzione del credito d’imposta del 30% è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2020. I titolari di partita IVA fino a 400.000 euro di ricavi o compensi avranno diritto ad un rimborso parziale delle commissioni addebitate sui pagamenti tracciabili.
I dati comunicati dagli Istituti di credito saranno utilizzati non solo ai fini del calcolo del credito d’imposta riconosciuto, ma anche per finalità di controllo ed analisi del rischio evasione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Pagamenti con bancomat, comunicazione rimborso commissioni POS dal 1° luglio 2020
Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate ad imprese e professionisti per i pagamenti con bancomat effettuati dai consumatori finali.
Secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Decreto legge n. 124/2019, il rimborso del 30% spetta ai titolari di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.
Il rimborso delle commissioni per i pagamenti con POS sarà calcolato per i pagamenti effettuati a partire dal 1° luglio 2020, secondo quanto comunicato dagli Istituti di credito.
Parte il nuovo flusso di comunicazione tra banche ed Agenzia delle Entrate che, accanto al garantire un ristoro a professionisti e commercianti, sarà utile anche per la definizione delle strategie di controllo.
Sono questi alcuni dei punti fissati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 29 aprile 2020, che disciplina scadenze e dati che gli Istituti di credito dovranno trasmettere ai fini del calcolo del credito d’imposta riconosciuto all’esercente.
Nella definizione di commissione, specifica il provvedimento, rientrano anche i costi applicati sul transatto ed i costi fissi che ricomprendono un numero di operazioni in franchigia, anche qualora vi sia incluso il canone di locazione del POS.
- Agenzia delle Entrate - provvedimento 29 aprile 2020
- Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili.
Rimborso commissioni POS, i dati della comunicazione: calcolo ampio per il credito d’imposta del 30%
I soggetti obbligati all’invio della comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione.
I dati da trasmettere includono:
- il codice fiscale dell’esercente;
- il mese e l’anno di addebito;
- il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
- l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
In sostanza, il credito d’imposta del 30% sarà riconosciuto anche per i costi fissi e per i contratti che prevedono un numero massimo di transazioni tramite POS in franchigia.
Per quel che riguarda i pagamenti, la comunicazione riguarderà quelli effettuati mediante carte di credito, bancomat, prepagate ed altri strumenti di pagamento tracciabili.
L’obbligo scatterà dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020, e la scadenza per l’invio sarà fissata al ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Rimborso commissioni POS ma non solo: controlli fiscali sui dati trasmessi dalle banche
Che i pagamenti tracciabili sarebbero stati “la nuova via” dei controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate era ormai noto.
Una conferma esplicita arriva dal provvedimento del 29 aprile 2020, nel quale è disposto che i dati trasmessi mediante le comunicazioni delle banche saranno utilizzati non solo per la verifica circa la spettanza del credito d’imposta del 30%, ma anche per “l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito”.
I dati saranno conservati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre del decimo anno successivo all’anno di addebito.
Trattandosi di dati riferibili a dichiarativi, il provvedimento evidenzia la legittimità nell’uso degli stessi ai fini dei controlli fiscali e dell’analisi sul rischio evasione. Una doppia verifica, finalizzata sia a stilare la lista dei contribuenti a rischio che per controllare le modalità di utilizzo del credito d’imposta riconosciuto.
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