Omesso versamento delle imposte: non è sanzionabile per causa di forza maggiore, solo se la crisi di liquidità dipende da circostanze anomale e imprevedibili, non imputabili all'imprenditore, ascrivibili a una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 17027 del 16 giugno 2021.
Con l’Ordinanza n. 17027 del 16 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha sancito che l’omesso versamento delle imposte non è sanzionabile, per causa di forza maggiore, solo se la crisi di liquidità che ha causato la violazione dipende da circostanze anomale e imprevedibili, non imputabili all’imprenditore, ascrivibili a una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile.
Spetta al giudice verificare che il soggetto obbligato, malgrado tutta la diligenza impiegata per rispettare i termini prescritti, si sia confrontato con circostanze estranee, anomale e imprevedibili.
La Sentenza – Il giudizio verte sull’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito del controllo automatizzato con cui l’Agenzia delle Entrate ha riscontrato l’omesso versamento delle imposte.
La società ha impugnato l’atto deducendo violazione dell’art. 6, comma 5, d. Igs. 18 dicembre 1997, n. 472 per essere il ritardato pagamento delle imposte dovuto a forza maggiore, derivante dal ritardo nei pagamenti da parte della cliente Pubblica Amministrazione.
La CTR, in linea con la CTP, ha accolto il ricorso della società ritenendo illegittima l’applicazione di sanzioni e interessi, essendo il ritardato pagamento delle imposte dovuto al comportamento della Pubblica Amministrazione, la quale non ha adempiuto tempestivamente alle proprie obbligazioni.
Avverso questa decisione l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 5, d. Igs. n. 472/1997 nell’avere la CTR ritenuto integrata la forza maggiore nel ritardato pagamento delle imposte, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, a causa del ritardo della Pubblica Amministrazione nel pagamento dei propri debiti nei confronti della contribuente.
L’Amministrazione finanziaria ha fatto presente che la causa di forza maggiore va intesa come evento oggettivo estraneo alla condotta del soggetto astrattamente responsabile, richiedendo la prova dell’interruzione del nesso di causalità tra mancato pagamento (inadempimento) e condotta del contribuente.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che, sul tema, ha confermato che l’ipotesi della forza maggiore ricorre qualora la causa esterna invocata abbia conseguenze ineluttabili e inevitabili, al punto da rendere obiettivamente impossibile l’osservanza delle obbligazioni.
Spetta al giudice verificare che il soggetto obbligato, malgrado tutta la diligenza impiegata per rispettare i termini prescritti, si sia confrontato con circostanze ad esso estranee, anomale e imprevedibili.
Sul solco dell’interpretazione degli eurogiudici, la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere che la forza maggiore postuli la sussistenza di un’obbligazione riferita, direttamente o indirettamente, a una imposta rimasta inadempiuta per la presenza di circostanze anomale e imprevedibili, non imputabili all’operatore, ascrivibili a una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso di specie il thema decidendum non è se la crisi di liquidità dell’azienda rappresenti o meno “causa di forza maggiore” bensì la mancata valutazione da parte del giudice di merito sulle circostanze addotte dal contribuente. In altre parole la CTR non ha appurato se il ritardato pagamento da parte del cliente “pubblica amministrazione”, genericamente inteso, abbia costituito circostanza non solo oggettiva tale da essere del tutto anormale, tenuto conto delle condizioni di mercato e della prassi commerciale, ma tale da non consentire alla contribuente di adottare misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, come ad esempio procedendo a cedere il credito.
Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente Amministrazione finanziaria e la cassazione della sentenza impugnata.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Crisi di liquidità: niente sanzioni solo se imprevedibile