Analisi delle conseguenze giuridiche e sanzionatorie dell'omessa dichiarazione dei redditi
La normativa fiscale stabilisce precise regole per coloro che non inviano entro la scadenza del 30 novembre il modello Redditi o IRAP o procedono con una trasmissione tardiva.
Con una carrellata sulle conseguenze che ne derivano, sciogliamo i dubbi dei contribuenti sulle istruzioni per chi dimentica di fare la dichiarazione dei redditi.
Focus sui casi di mancato invio telematico, ma regolare pagamento delle imposte, solo uno dei possibili casi di dichiarazione dei redditi omessa.
Le stesse sanzioni, si amministrative che penali, cambiano in base alla situazione.
Cerchiamo quindi di approfondire questo delicato argomento, soffermandoci sulla distinzione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale a seconda della tipologia di violazione commessa.
Sanzioni omessa dichiarazione dei redditi e IRAP 2023: la normativa di riferimento e la distinzione con la dichiarazione dei redditi tardiva
Torniamo alla domanda di partenza: cosa fare nel caso in cui ci si dimentichi di presentare la dichiarazione dei redditi? E quali sono le sanzioni previste in casi come questo?
Le risposte sono contenute in due importanti riferimenti normativi:
- l’articolo 1 del decreto legislativo numero 471/1997;
- l’articolo 5 del decreto legislativo numero 74/2000.
Prima di approfondire questi due norme partiamo da un aspetto definitorio:
“la dichiarazione dei redditi si intende omessa in due casi:
- quando non viene presentata;
- quando viene presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza originariamente prevista”
Nel caso in cui, invece, la dichiarazione dei redditi non venga presentata entro la scadenza prevista, ma successivamente venga inviata entro 90 giorni si concretizzerà il caso della dichiarazione dei redditi tardiva.
Per il 2023 la scadenza per la presentazione dei redditi è fissata al 30 novembre.
Omessa dichiarazione dei redditi nel caso di imposte non dovute: sanzioni previste
Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia omessa, ma dalla stessa non risultino comunque imposte da pagare, allora la sanzione sarà quella prevista dal primo comma dell’articolo 1 del decreto legislativo numero 471/1997:
“Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 ”
Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (quindi in sostanza nei confronti di tutti i titolari di partita iva ad eccezione dei contribuenti che operano nel regime forfettario ovvero nel regime dei minimi).
Sanzioni omessa dichiarazione dei redditi con imposte dovute: importi fissi e percentuali
Nel caso in cui, invece, la dichiarazione dei redditi sia omessa e contemporaneamente siano dovute imposte da pagare, la norma di riferimento prevede che:
“Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200”
- Sanzioni amministrative tributarie: importi e normativa di riferimento
- Decreto legislativo numero 471/1997 contenente la disciplina ufficiale in tema di sanzioni amministrative tributarie: testo ufficiale ed aggiornato in pdf
Omessa dichiarazione dei redditi 2023: sanzioni penali
Le violazioni di cui sopra sono punite con le sole sanzioni amministrative tributarie nel caso in cui il contribuente dichiari redditi al di sotto di determinati limiti; al di sopra di tali limiti si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 74/2000:
“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa e’ superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
1-bis. E’ punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate e’ superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”.
Ricapitolando: il “rischio carcere” per il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi si materializza quando tale omissione comporta un’evasione fiscale superiore ad euro 50.000,00.
- Sanzioni penali tributarie: la normativa di riferimento
- Decreto legislativo numero 74/2000 contenente la normativa sulle sanzioni penali tributarie: file pdf con il testo ufficiale ed aggiornato
Dichiarazione dei redditi non presentata ed accertamento
Per chiudere questa analisi normativa sulle sanzioni previste nel caso di dichiarazione dei redditi e IRAP omessa è necessario trattare il caso delle sanzioni previste nel caso di accertamenti fiscali dai quali emerga l’omissione della dichiarazione.
Tali sanzioni sono disciplinate dai commi 2-5 dell’articolo 1 del decreto legislativo numero 471/1997:
“2. Se nella dichiarazione é indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
3. La sanzione di cui al comma precedente è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi e’ alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”
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