Nullo l'avviso di accertamento notificato al socio receduto per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti quando è notificato senza allegazione della documentazione a cui rinvia o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali. Lo chiarisce la Corte di Cassazione
In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, qualora tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti quando l’atto, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.
Questo il principio di diritto contenute nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 31129 dell’8 novembre 2023.
Atto notificato al socio receduto senza il pvc redatto nei confronti della piccola società: è nullo
La controversia riguarda il ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui era stato accertato un reddito di capitale per la partecipazione alla s.r.l., nei cui confronti era stato accertato, con altro avviso, un maggior imponibile.
I giudici di appello, confermando la sentenza di prime cure, hanno respinto l’appello erariale sostenendo che l’avviso fosse nullo per difetto di motivazione in quanto ad esso non era allegato il p.v.c. redatto nei confronti della società, essendo irrilevante la conoscenza dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di quest’ultima, anche perché il socio non era più in carica.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 nonché dell’art. 7 della l. n. 212/2000, per aver erroneamente ritenuto i giudici di appello che l’avviso di accertamento notificato al socio dovesse essere accompagnato dall’allegazione dei processi verbali di constatazione nei confronti della società.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il summenzionato motivo di ricorso e rigettato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Le conclusioni della Corte di Cassazione
In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
A tal riguardo la Corte di cassazione ha richiamato il precedente giurisprudenziale, affermando il principio di diritto per cui, in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, qualora tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando l’atto, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali (così Cass. 10/02/2022, n. 4239).
In effetti, se da un lato è corretto affermare la conoscibilità da parte del socio degli atti indirizzati alla società, anche per la peculiare ristrettezza della compagine sociale, dall’altra parte non può certo affermarsi che il socio receduto abbia accesso agli atti e alla documentazione sociale, così come prevedono gli artt. 2261 e 2320 cod. civ., per le società di persone, oppure l’art. 2476, secondo comma, cod. proc. civ., per le società a responsabilità limitata.
Ci si troverebbe, in altri termini, di fronte ad un soggetto che, ricevuta notificazione di un avviso d’accertamento con il quale gli si ridetermina il reddito da partecipazione in una società, di cui non è più socio, ma relativamente ad una annualità in cui tale era, deve apprestare nei successivi sessanta giorni la propria difesa (o anche solo valutare se ciò convenga), senza alcuna garanzia di accesso alla documentazione notificata alla società, cui per relationem fa rinvio l’atto impositivo ricevuto.
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