Nota di variazione: quando scadono i termini di emissione dopo la chiusura del fallimento? La risposta all'interpello numero 438 del 28 ottobre 2019 dell'Agenzia delle Entrate.
Nota di variazione: entro quando è necessaria l’emissione dopo la chiusura del fallimento?
I chiarimenti sono contenuti nella risposta all’interpello numero 438 del 28 ottobre 2019, con la quale l’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo sulla possibilità di emissione in un periodo molto successivo alla dichiarazione della chiusura del fallimento, ma vicino all’annotazione presso il registro delle imprese.
Nel documento chiarificatore, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la scadenza dell’emissione della nota di variazione è la stessa di quella del reclamo al decreto di fallimento. I dettagli della risposta.
Nota di variazione, i termini di emissione dopo la chiusura di fallimento, la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Alla domanda di un contribuente riguardo i termini di scadenza della nota di variazione dopo la chiusura della procedura di fallimento, l’Agenzia delle Entrate replica con la risposta all’interpello numero 438 del 28 ottobre 2019.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 438 del 28 ottobre 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - chiusura procedura concorsuale - termine per l’emissione della nota di variazione.
Il quesito si interroga sulla scadenza dei termini di emissione della nota di variazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre 1972 (noto anche come Decreto IVA).
Il caso in questione riguarda la scadenza dell’emissione in seguito alla chiusura del fallimento. Il termine ultimo individuato dall’Agenzia delle Entrate è, appunto, lo stesso di quello del reclamo.
In particolare il documento ha ribadito che:
“il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria. Posto che, nel caso di specie, il deposito del provvedimento ha avuto luogo nel 2013, ne consegue che, agli effetti della norma da ultimo citata, i termini per proporre reclamo al decreto risultano ormai scaduti e con essi, per quanto sopra esposto, risultano in conclusione scaduti anche i termini per l’emissione della nota di variazione di cui all’articolo 26, comma 2 del decreto IVA”
Nota di variazione, i requisiti per l’emissione dopo la chiusura di fallimento
Per l’emissione della nota di variazione, oltre al rispetto dei termini, è necessario il requisito della infruttuosità delle procedure concorsuali o esecutive.
Indicazioni a tal riguardo, come ha sottolineato l’Agenzia delle Entrate, erano già state date dalle circolari numero 77/E del 17 aprile 2000 e numero 8/E del 7 aprile 2017.
Nello specifico i documenti di prassi già evidenziavano che la condizione di infruttuosità della procedura concorsuale si realizza in due occasioni:
- alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto finale;
- in assenza, alla scadenza del termine per opporre reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento.
Il caso presentato nel quesito ricade nella seconda ipotesi e i termini per l’emissione della nota di variazione, come già anticipato, coincidono quindi con quelli della scadenza del reclamo al decreto di fallimento.
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