Analisi della normativa e dei documenti di prassi che disciplinano sanzioni e ravvedimento operoso in caso di omesso, tardivo o errato versamento di un modello f24 con compensazione a zero
Quali sono le sanzioni da applicare in caso di omesso, incompleto o tardivo pagamento di un Modello F24 contenente una compensazione a zero?
Per spiegare le regole in materia occorre analizzare insieme la normativa di riferimento, a partire, ovviamente dal D. Lgs. 472/1997.
Appare altresì utile rispolverare alcuni datati ma sempre attuali documenti di prassi, come la circolare MEF numero 9/1998 ovvero la risoluzione n. 36/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. In questi documenti lettrici e lettori troveranno diverse regole operative che chiariscono, anche con degli esempi pratici, le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di ritardi nella presentazione del modello F24 a saldo zero e come effettuare il relativo ravvedimento operoso.
Il modello F24, così come disposto dall’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, può essere utilizzato per saldare le imposte in compensazione, utilizzando i crediti maturati nella misura massima di 2.000.000,00 di euro.
Limite compensazioni modelli F24 2023, gli importi da tenere a mente
Importo limite annuale compensazione F24 | Anno di validità | Rif. normativo |
---|---|---|
€ 700.000,00 | 2019 e anni prec. | Art. 34 Legge 388/2000 |
€ 1.000.000,00 | 2020 | Art. 147 DL 34/2020 |
€ 2.000.000,00 | 2021 | Art. 22 DL 73/2021 |
€ 2.000.000,00 | 2022 | Art. 1 comma 72 Legge 234/2021 |
€ 2.000.000,00 | 2023 | Art. 1 comma 72 Legge 234/2021 |
Le sanzioni in caso di ritardo nella presentazione del modello F24 a saldo zero sono state introdotte con il decreto legislativo n. 158/2015, nel quale viene disposto che in caso di ritardo non superiore a 5 giorni si applica sanzione di 50 euro, cifra che raddoppia nel caso di ritardo superiore.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato, inoltre, che è ammesso il ravvedimento operoso anche nel caso di ritardi nella presentazione del modello F24 a zero.
Modello F24 a zero: sanzioni e ravvedimento operoso
Per i contribuenti che decidono di utilizzare i crediti maturati in compensazione per versare le imposte mediante il modello F24, è obbligatoria la presentazione, in modalità telematica, anche nel caso di saldo pari a zero.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 36/E specifica quali sono le sanzioni e come si determina il ravvedimento operoso nel caso di ritardo nella presentazione del modello F24 a saldo zero.
L’istituto della compensazione orizzontale ed esterna delle imposte con i crediti maturati è disciplinato dal decreto legislativo numero 241/1997, in cui all’articolo 17 si dispone che:
“i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva [...]”.
La compensazione può essere effettuata presentando il modello F24 in modalità telematica, utilizzando il servizio Entratel dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero i contribuenti sono soggetti a sanzione di importo pari a 100 euro, importo che si riduce a 50 euro nel caso in cui il ritardo non sia superiore ai 5 giorni.
In sintesi, le sanzioni applicate sono le seguenti:
Modello F24 a saldo zero | Sanzione |
---|---|
ritardo < 5 giorni | 50 € |
ritardo > 5 giorni | 100 € |
Allo stesso modo, anche in caso di ritardo nella presentazione del modello F24 a saldo zero è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, così come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 modificato con l’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ecco di seguito come funziona e quali le somme da versare a seguito di ravvedimento operoso del modello F24 a saldo zero.
- Circolare del 14/01/1998 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Servizi Generali Serv. V
- La circolare accompagna e descrive il contenuto informativo dei tabulati contenenti le segnalazioni emerse dai controlli automatici effettuati dal confronto dei dati delle quietanze dei versamenti, trasmessi su supporto magnetico dai concessionari della riscossione e dal sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 30.10.92, per l’anno d’imposta 1993
Modello F24 a zero: ravvedimento operoso
Con la risoluzione n. 36/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato nel dettaglio quali sono le regole del ravvedimento operoso in caso di omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, ovvero:
- 1/9 della sanzione minima in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza;
- 1/8 della sanzione minima in caso di regolarizzazione entro l’anno;
- 1/7 della sanzione minima in caso di regolarizzazione entro i 2 anni;
- 1/6 della sanzione minima in caso di regolarizzazione oltre 2 anni;
- 1/5 della sanzione minima in caso di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione.
- Risoluzione numero 36/E/2017 Agenzia delle Entrate
- Consulenza giuridica. Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero - ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Ulteriore chiarimento in merito alla sanzione base, ovvero la sanzione minima sulla quale calcolare la somma da corrispondere in caso di ravvedimento operoso per omessa presentazione del modello F24 a saldo zero: nel caso in cui il ravvedimento rientri nei 5 giorni lavorativi il ravvedimento sarà calcolato sull’importo di 50 euro; per ritardi superiori invece si applica il ravvedimento operoso sulla sanzione ordinaria di 100 euro.
In sintesi, ecco a quanto ammonta la sanzione da pagare per omessa presentazione del modello F24 a saldo zero con ravvedimento operoso:
Periodo di ritardo | Ravvedimento | Sanzione |
---|---|---|
inferiore 5 gg | 1/9 di 50 € | 5,56 € |
superiore 5 gg ma meno 90 gg | 1/9 di 100 € | 11,11 € |
superiore 90 gg ed entro 1 anno | 1/8 di 100 € | 12,50€ |
entro 2 anni | 1/7 di 100 € | 14,29 € |
oltre 2 anni | 1/6 di 100€ | 16,67€ |
dopo constatazione violazione | 1/5 di 100€ | 20 € |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Modello F24 a zero: sanzioni e ravvedimento operoso