Anche con l'applicazione dell'IVA, per la locazione di immobili strumentali l'imposta di registro è proporzionale: lo ha chiarito la Corte di Cassazione
Alla locazione di beni immobili strumentali si applica l’imposta di registro in misura proporzionale, ancorché l’operazione sia assoggettata all’imposta sul valore aggiunto.
In effetti l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 10539 del 18 aprile 2024.
Locazioni di immobili strumentali, IVA e imposta di registro proporzionale: la posizione della Corte di Cassazione
Il tema in materia di imposte indirette è stato sollevato nell’ambito di una controversia riguardante il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata negli anni 2012-2015 da parte di una società.
La causa è giunta dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, a conferma della sentenza di prime cure, ha rigettato le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia delle entrate ha quindi impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità, in primo luogo, hanno confermato la decisione di merito nella parte in cui il giudice ha affermato, per quanto concerne la locazione di immobili strumentali, che non vi è contrasto tra l’imposizione indiretta domestica di cui all’art. 40 del Tur al comma 1-bis) con la Direttiva n. 2006/112/CE.
Per tale fattispecie, infatti, il legislatore nazionale ha individuato una deroga espressa alla regola generale dell’alternatività IVA/Registro, sottoponendo ad imposizione proporzionale di registro le predette locazioni, ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto.
La Corte ha inoltre richiamato l’ordinanza della CGUE 12/10/17 in causa C-549/16, che ha affermato che l’imposta di registro proporzionale sulla locazione di immobili strumentali, per la sua settorialità, non è un’imposta sul giro d’affari e non interferisce con il funzionamento dell’IVA.
L’ordinanza della CGUE, infatti, ha concluso nel senso che “L’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto”.
A fronte del ricorso per Cassazione, i giudici di legittimità hanno cassato senza rinvio la sentenza di appello.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Locazioni di immobili strumentali: IVA e registro proporzionale convivono