Pensione nella Gestione separata: la valorizzazione dei periodi all’estero

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Dall'INPS arrivano nuovi chiarimenti sulla valorizzazione dei periodi di lavoro all'estero prima del 1° gennaio 1996 per la pensione nella Gestione separata

Pensione nella Gestione separata: la valorizzazione dei periodi all'estero

Gli iscritti alla Gestione separata INPS che hanno lavorato all’estero prima del 1° gennaio 1996, possono far valere i periodi di contribuzione solo se hanno raggiunto il minimale di contribuzione richiesto in Italia.

Questo il chiarimento principale fornito dall’Istituto nella circolare del 23 gennaio.

Per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, precisa l’INPS, non è necessario verificare il requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia. Inoltre, non si applicano i requisiti di età e contribuzione previsti per le pensioni di vecchiaia e anticipata.

Pensione nella Gestione separata: la valorizzazione dei periodi all’estero prima del 1996

Con la circolare n. 22/2025, l’INPS elenca alcuni importanti chiarimenti per ottenere la pensione nella Gestione separata, in particolare in caso di attività svolta all’estero prima del 1996.

Nello specifico, l’Istituto fornisce indicazioni sulla valorizzazione dei periodi esteri nel caso in cui i periodi di attività all’estero siano avvenuti prima del 1° gennaio 1996 e, in Italia, il lavoratore o la lavoratrice sia stata iscritta solamente alla Gestione separata.

Ebbene, l’INPS precisa che i periodi di contribuzione estera non sovrapposta, maturati prima del 1° gennaio 1996, possono essere considerati utili per il conseguimento della pensione, a condizione che il soggetto sia iscritto esclusivamente alla Gestione Separata.

Pertanto, ai fini del conseguimento della pensione, possono essere considerati utili anche i periodi assicurativi in questione maturati nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE in materia di sicurezza sociale o nei Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.

In questi casi, sottolinea l’INPS, la totalizzazione è possibile solo se in Italia è stato raggiunto il minimale di contribuzione richiesto (52 settimane), come previsto dalla normativa UE o dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Non si applicano i requisiti di età e contribuzione per la pensione di vecchiaia e anticipata

Nel fornire nuovi chiarimenti per la pensione nella Gestione Separata, l’INPS evidenzia come per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, non sia necessario verificare il requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia.

Inoltre, non si applicano i requisiti di età e contribuzione previsti per le pensioni di vecchiaia (71 anni d’età e 5 anni di contributi) e anticipata (64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione).

Ad ogni modo, resta fermo che nel caso in cui i periodi all’estero avvengano esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale viene conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.

Infine, nel caso in cui l’assicurato sia iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria, i periodi esteri possono essere utilizzati per il conseguimento di un trattamento pensionistico in regime internazionale, attraverso gli istituti di cumulo previsti dalla normativa italiana.

INPS - Circolare n. 22 del 23 gennaio 2025
Lavoro all’estero: indicazioni per la pensione nella Gestione Separata

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