Lavoratori impatriati e proroga di 5 periodi di imposta del regime agevolato: arriva il codice tributo. Istituite le due sequenze di cifre per il versamento del 5 o del 10 per cento dei redditi prodotti in Italia dovuto dai lavoratori rientrati dall'estero prima del 30 aprile 2019 e che al 31 dicembre 2019 usufruivano delle agevolazioni fiscali. Con la risoluzione numero 27/E del 15 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Lavoratori impatriati, arriva il codice tributo, 1860 o 1861, che permette di beneficiare della proroga del regime agevolato in linea con le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Le modifiche apportate al decreto legislativo n.147 del 14 settembre 2015, n. 147, già rivisto nel 2019 dal Decreto Crescita, permettono ai lavoratori rientrati dall’estero prima del 30 aprile 2019 e che usufruivano delle agevolazioni fiscali al 31 dicembre dello stesso anno di beneficiarne per ulteriori 5 periodi di imposta.
Dal punto di vista operativo, i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno le carte in regola per accedere alla proroga devono procedere con un versamento del 5 o del 10 per cento dei redditi prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente, e comunicando la scelta al datore di lavoro, quando presente.
Con la risoluzione numero 27/E del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate istituisce la sequenza di cifre da inserire nel modello F24 ELIDE. Mentre le istruzioni sulla misura, sulle regole d’accesso e gli adempimenti, sono state già fornire con il provvedimento numero 60353 del 2021.
Lavoratori impatriati, il codice tributo per la “proroga” del regime di agevolazioni
La prima data da segnare in calendario per i versamenti che devono effettuare i lavoratori impatriati che hanno l’intenzione e i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per ulteriori 5 periodi di imposta è fissata a settembre. I soggetti per cui il primo periodo di fruizione si è concluso il 31 dicembre 2020 devono provvedere a versare le somme dovute entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, 3 marzo 2021.
A regime il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo è la scadenza da considerare.
La risoluzione numero 27/E del 15 aprile 2021 fornisce il pacchetto di istruzioni utili per procedere con il pagamento:
- indica il codice tributo da indicare in base alla tipologia di versamento da effettuare;
- le istruzioni per la compilazione del modello F24 ELIDE.
Le indicazioni riguardano in particolare i contribuenti che hanno le caratteristiche che seguono:
- essere iscritti all’Aire o cittadini Ue che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019;
- risultare beneficiari al 31 dicembre 2019 del trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015;
- avere uno dei requisiti che permettono di beneficiare di ulteriori 5 periodi di imposta.
In base alla specificità di questa ultima condizione, i lavoratori impatriati per prolungare il regime agevolato devono versare una somma diversa, il 5 o il 10 per cento dei redditi prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente, e utilizzare un diverso codice tributo.
Importo | Tipologia di lavoratori impatriati | codice tributo | Denominazione codice tributo |
---|---|---|---|
10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione | Soggetti con almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma |
1860 | Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019 |
5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione | Soggetti con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia nei tempi previsti dalla norma | 1861 | Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019 |
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 27 del 15 aprile 2021
- istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Lavoratori impatriati, il codice tributo per la “proroga” del regime di agevolazioni
Come di consueto, il documento che istituisce i due diversi codici tributo da utilizzare per i lavoratori impatriati fornisce anche tutte le istruzioni da seguire per la compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Particolare attenzione deve essere dedicata alle sezioni:
- “Contribuente”, indicando le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
- codice fiscale;
- “Erario ed altro”, inserendo i dati che seguono:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, per i lavoratori dipendenti, il codice fiscale del datore di lavoro a cui sarà presentata la richiesta di applicazione del regime agevolato;
- nel campo “codice”, il codice tributo 1860 o 1861;
- nel campo “anno di riferimento”, per esteso l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione del regime agevolato previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Maggiori dettagli sulle modalità di opzione della proroga del regime nel provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 60353 del 3 marzo 2021
- Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoratori impatriati, il codice tributo per la proroga delle agevolazioni