Lavoratori dello spettacolo: dal 1° luglio 2021 per ricevere bonus, agevolazioni e sovvenzioni le aziende dovranno rilasciare, a fine rapporto, la certificazione attestante l'ammontare della retribuzione giornaliera e i contributi versati. I nuovi obblighi sono stabiliti dal Decreto sostegni bis, la cui la legge di conversione è approdata alla Camera per il voto di fiducia il 14 luglio 2021.
Nuovi obblighi per chi impiega lavoratori dello spettacolo e vuole fruire di bonus, agevolazioni e sovvenzioni, anche tributarie.
Dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro e i committenti sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera e i contributi versati, pena una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro.
A prevedere queste novità è il Decreto Sostegni bis la cui legge di conversione è in esame alla Camera.
Tra l’altro, in caso di mancato rilascio o attestazione non veritiera, l’interessato non potrà beneficare di nessuna agevolazione prevista per l’anno successivo.
A questa novità presente nel testo originario si aggiungono le disposizioni che rimodellano il sistema di assistenza e previdenza del comparto dello spettacolo, di fatto sempre caratterizzato da rapporti di lavoro discontinui.
L’obbligo in capo al datore di lavoro o ai committenti dell’attestazione dei contributi versati e della retribuzione ha proprio la funzione di consentire ai lavoratori dello spettacolo autonomi e dipendenti, di fruire di tali novità.
Lavoratori dello spettacolo, nuovi obblighi per fruire di bonus e agevolazioni nel DL Sostegni bis
L’art. 66, comma 17 del Decreto Sostegni bis, recepito dalla legge di conversione nella formulazione che dovrebbe essere approvata alla Camera, impone obblighi stringenti ai datori di lavoro e ai committenti che operano nel settore dello spettacolo.
Rischiano una multa che può arrivare fino a 10.000 euro e l’impossibilità, per l’anno seguente, di fruire di benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie se non rilasciano, una volta terminato il rapporto di lavoro, ai lavoratori impiegati una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei relativi contributi.
Si tratta di una modifica all’art. 1 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 riferito ai lavoratori un tempo iscritti al fondo ex ENPALS.
La novità è in vigore dal 1° luglio 2021, ma la norma non specifica il termine preciso per il rilascio della certificazione al lavoratore limitandosi a riportare la dicitura “al termine della prestazione lavorativa”.
Il pacchetto di nuove misure di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
I soggetti interessati dai nuovi obblighi sono i datori di lavoro e i committenti che operano nel settore dello spettacolo e che versano la contribuzione al vecchio fondo ENPALS confluito nel 2011 nell’INPS.
Questo vincolo, si somma al nuovo pacchetto di misure per il welfare messo in campo dal Decreto Sostegni bis sempre con l’articolo 66, modificato durante l’iter di conversione in legge.
Tra gli altri, gli elementi innovativi che il Decreto Sostegni bis introduce in tema di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo sono i seguenti:
- i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso;
- L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché delle tariffe dei premi, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. La legge di conversione al DL Sostegni bis precisa che le modalità di attuazione verranno definite con apposito Decreto da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge.
Sempre con riguardo a quest’ultima novità, infine, la norma così come modificata dalla legge di conversione, puntualizza che l’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022.
“I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano salvi e conservano la loro efficacia. Per i periodi antecedenti alla predetta data di entrata in vigore, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell’INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell’evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi”.
Si legge al comma 5-bis dell’articolo 66 del testo aggiornato al 13 luglio.
Una volta approvato alla Camera, la legge di conversione del DL Sostegni bis dovrà poi proseguire il suo iter al Senato per concludersi entro la scadenza del 24 luglio.
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