Il 23 novembre parte effettivamente il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: da oggi, 23 novembre, inizieranno le operazioni di trasmigrazione, anche se per alcuni enti tale azione non sarà migliorativa.
RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al via: il 26 ottobre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto direttoriale n. 561 ha segnato un rilevante passo in avanti nella completa attuabilità della riforma del terzo settore.
Come abbiamo visto in diverse occasioni una delle figure più controverse che merita sicuramente particolare attenzione è sicuramente quella della ONLUS.
Chiaramente a partire dal 23 novembre non possono più costituirsi ONLUS in quanto non potrà più verificarsi la possibilità di inoltrare l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, la quale continuerà ad operare solo per sanare i casi di iscrizione o cancellazione in fase di completamento a tale data, mentre per le ONLUS già costituite che non hanno ancora proceduto con la scelta sulle nuove vesti da assumere la situazione si farà decisamente più complessa.
ONLUS: obblighi e adempimenti da compiere
La disciplina di cui al d.lgs 460/97 come abbiamo più volte sottolineato è stata soppressa dal d.lgs 117/2017, anche se in pratica il terzo settore ha continuato a usufruire dei vantaggi da essa previsti.
Abbiamo difatti vissuto una lunghissima fase transitoria, durante la quale era addirittura possibile costituire nuove ONLUS pur nella consapevolezza che successivamente all’attuabilità effettiva delle riforma esse non avrebbero più avuto ragione di esistere ed avrebbero comunque dovuto adeguarsi alle nuove disposizioni.
Volendo quindi sintetizzare una ONLUS a partire dal 1 gennaio 2018 poteva decidere di adeguare immediatamente lo statuto ai nuovi dettami del terzo settore e configurarsi come una ODV, una APS, un’impresa sociale od un altro ente del terzo settore, o decidere di attendere e continuare ad applicare le normative previgenti fino a nuovo contrordine.
Molte ONLUS ad oggi difatti non hanno preso una decisione, crogiolandosi nella tendenza del legislatore a procrastinare l’operatività della riforma.
Questo fatto ha portato loro a dover accelerare il processo di verifica ed analisi della nuova veste giuridica da adottare in vista dell’imminente effettività della riforma.
Ad oggi quindi una ONLUS dovrà ben analizzare le vesti previste dalla riforma del terzo settore e scegliere quella a sé più vicina al fine di apportare le modifiche richieste dal legislatore e procedere poi con l’iscrizione al RUNTS, altrimenti dovrà decidere se procedere con lo scioglimento o optare per la prosecuzione come mero ente non commerciale estraneo al terzo settore.
Le conseguenze derivanti dalle scelte sopra menzionate le abbiamo analizzate in precedenti approfondimenti ma vale adesso la pena soffermarci su quali benefici avranno le ONLUS che decideranno di procedere all’iscrizione al RUNTS il prossimo mese.
Iscrizione immediata al RUNTS: vantaggi per le ONLUS
La costituzione del RUNTS non avrà gli effetti sperati dagli operatori del terzo settore, in quanto senza l’approvazione della Commissione Europea relativamente alle normative fiscali previste dal d.lgs 117/2017 è un passo in avanti ma non significativo e sicuramente non definitivo.
Alcune tipologie di enti potranno beneficiare ed avere quindi convenienza a procedere all’iscrizione immediata al RUNTS, trattasi cioè delle ODV e delle APS, caso vuole infatti che siano le uniche categorie di enti per le quali il legislatore ha previsto la trasmigrazione diretta ed automatica, effettuata d’ufficio.
Le altre categorie di enti del terzo settore se decideranno di iscriversi subito al RUNTS saranno invece a prima vista incastrati in una sorta di lama a doppio taglio, in quanto l’iscrizione al Registro Unico farà loro decadere la possibilità di applicare le normative previgenti alla riforma e fin ora applicate grazie al regime transitorio previsto dal legislatore, senza poter ancora applicare la normativa fiscale del Titolo X, in quanto risulta ancora lontano il parere della Commissione Europea.
Una ONLUS, nel caso in cui non dovesse optare per trasformarsi in una ODV o APS, non avrà reali vantaggi nel procedere immediatamente all’iscrizione al RUNTS.
Difatti restando al di fuori del RUNTS potrà continuare ad usufruire di quanto previsto dal d.lgs 460/97 fino al periodo d’imposta successivo al momento in cui la Commissione Europea si sarà pronunciata in merito al regime fiscale previsto per gli ETS.
L’anagrafe delle ONLUS comunica al RUNTS i dati delle ONLUS che risultano iscritte alla data del 22 novembre 2021 cioè il giorno prima dell’operatività del RUNTS, e pubblicherà tale elenco successivamente.
Solo a partire dalla pubblicazione di tale elenco, le ONLUS potranno procedere con l’iscrizione al RUNTS e comunque avranno tempo fino al 31 marzo dell’anno successivo al momento in cui la Commissione Europea avrà dato il suo parere in merito al regime fiscale.
Tutto ciò considerato è quindi opportuno che le associazioni, in particolare le ONLUS inizino a pensare attentamente a quale dovrà essere il loro futuro, con la dovuta accortezza e senza precipitare le azioni, in quanto ancora hanno a disposizione un po’ di tempo, pur considerando che non dovranno comunque procrastinare la decisione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Istituzione del RUNTS: cosa cambia per le ONLUS