Si applica l'IRPEF sul rimborso delle spese anticipate dal docente che ha svolto attività di didattica a distanza (DAD)? Via libera all'esclusione in presenza di elementi analitici e oggettivi.
Escluso dall’IRPEF il rimborso spese al docente che ha svolto attività di didattica a distanza (DAD): via libera all’esclusione, però, solo in presenza di criteri analitici e oggettivi.
Questo trattamento fiscale segue regole precise. Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla normativa di riferimento arriva dall’analisi di un caso pratico.
IRPEF sul rimborso spese del docente in DAD? Via libera all’esenzione per costi
Ad accendere i riflettori sul tema è un Ente che ha intenzione di concedere un rimborso delle spese documentate e anticipate dal dipendente per l’acquisto di dotazioni IT, attrezzatura, carta, toner, connessione internet, utili allo svolgimento della DAD, didattica a distanza nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.
La somma, fino a un massimo di 520 euro, che si intende erogare a insegnanti, assistenti e collaboratori di scuole e istituti provinciali è basata sugli elementi che seguono:
- prezzo d’acquisto delle dotazioni IT;
- vita media utile delle dotazioni IT;
- costo orario dell’IT in funzione del rapporto dei due elementi precedenti;
- costi risparmiati al datore di lavoro: carta, usura e manutenzione, connessione alla rete;
- ore di utilizzo dell’IT per la formazione e per le attività correlate.
L’erogazione del rimborso spese ai dipendenti in DAD avviene sulla base di criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.
All’Agenzia delle Entrate l’Ente si rivolge per verificare la necessità di includere le somme tra i redditi di lavoro dipendente in base a quanto stabilito dall’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi e di applicare l’IRPEF.
Con la risposta all’interpello numero 798 del 3 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate dà il suo via libera sull’esclusione:
“In ragione della modalità di determinazione analitica delle somme, si ritiene che le somme erogate dall’Istante al fine rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell’interesse del datore di lavoro, non siano imponibili ai fini IRPEF”.
IRPEF sul rimborso spese del docente in DAD? Escluso dai redditi da lavoro
Il chiarimento fa il paio con le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sui rimborsi spese dei dipendenti in smart working, tema di grande interesse a causa del largo utilizzo durante la pandemia.
Per orientarsi tra le regole da seguire, è necessario prima di tutto far riferimento all’articolo 51 del TUIR che include tra i redditi di lavoro dipendente:
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Il testo sancisce il cosiddetto principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: sia le somme riconosciute in denaro sia i valori di beni, servizi ed opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili.
Secondo questo principio, anche il rimborso spese rientra nel reddito di lavoro dipendente. Ma esistono delle eccezioni: agli importi non si applica l’IRPEF quando riguardano spese anticipate dal dipendente.
Qualche esempio? Carta per la fotocopiatrice o la stampante, pile della calcolatrice e così via.
Si escludono le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro, come si legge nella risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E.
Ma perché si possa applicare questo trattamento è necessario tenere conto anche della modalità con cui vengono determinati gli importi del rimborso spese al dipendente:
- i costi sostenuti dal lavoratore e rimborsati in modo forfettario si escludono dalla base imponibile solo nel caso in cui il legislatore abbia previsto un criterio finalizzato a determinarne la quota che, riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione;
- se la norma di riferimento non esiste e non c’è stato alcun intervento da parte del legislatore, come nel caso analizzato, “i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili”.
Non c’è dubbio per l’Agenzia delle Entrate sul fatto che le somme erogate al docente e al personale scolastico in DAD calcolate nella modalità descritta possano rientrare in questa ultima categoria.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Escluso dall’IRPEF il rimborso spese del docente in DAD