La detrazione per gli interessi passivi sul mutuo spetta anche nel caso di trasferimento all'estero del contribuente per motivi di lavoro. Devono essere rispettati specifici requisiti
Nel caso di mutuo per l’acquisto per la prima casa, la detrazione per gli interessi passivi spetta anche se il contribuente si trasferisce all’estero per motivi lavorativi.
Non si perde, infatti, l’agevolazione se il trasferimento è legato a motivi di lavoro.
Per poter beneficiare dell’agevolazione in sede di presentazione del modello 730 devono essere rispettati specifici requisiti.
Interessi passivi sui mutuo: detrazione anche con il trasferimento all’estero per lavoro
Nel caso di un trasferimento all’estero da parte di un contribuente si perde il diritto alla detrazione prevista per gli interessi passivi sui mutui per l’acquisto della prima casa?
Il quesito è stato posto da un contribuente alla redazione di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui il trasferimento avvenga per motivi di lavoro, dopo l’acquisto dell’abitazione, il contribuente ha comunque diritto alla detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR.
Devono tuttavia essere rispettati i seguenti requisiti:
- siano rispettate le altre condizioni previste dalla norma in questione;
- continuino a permanere le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale;
- non sia stato acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero in cui il contribuente ha fissato la sua residenza.
La norma prevede, infatti, che:
“La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.”
Restano in ogni caso valide le altre regole previste in relazione all’inserimento delle somme per gli interessi passivi del mutuo da fruire in sede di dichiarazione dei redditi.
Interessi passivi sul mutuo: le regole per il calcolo della detrazione
Gli interessi passivi sui mutui relativi all’acquisto dell’abitazione principale danno diritto a una detrazione IRPEF del 19 per cento.
L’agevolazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare, ad esempio il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Il limite massimo previsto è di 4.000 euro e devono essere rispettati i requisiti previsti. Nel caso di mutuo cointestato si considera l’importo di 4.000 euro come complessivo e riferito alla generalità degli intestatari. Ad esempio, nell’ipotesi di due coniugi, il limite per la detrazione di ciascuno è di 2.000 euro.
Per prima cosa l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.
Lo stesso acquisto deve essere avvenuto nell’anno precedente o quello successivo al mutuo.
Sono previste specifiche regole per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 o nell’anno 1993.
L’agevolazione spetta, inoltre, per i mutui per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione, per i prestiti e per i mutui agrari di ogni specie.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Interessi passivi sui mutuo: detrazione anche con il trasferimento all’estero per lavoro