L'insegna è uno degli strumenti cardine per l'identificazione delle piccole e medie imprese di commercianti ed artigiani. Analizziamone insieme definizione, caratteristiche e tutela giuridica.
L’insegna è il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore.
Insieme alla ditta e al marchio, l’insegna rientra tra i segni distintivi dell’impresa, ovvero tra gli strumenti utilizzabili per identificarla complessivamente nei suoi aspetti in modo che sia individuabile e riconoscibile sul mercato.
Più in particolare, l’insegna serve a consentire all’imprenditore di distinguere i propri esercizi da quelli dei concorrenti e quindi a facilitarne la reperibilità fisica da parte del pubblico.
Com’è facile intuire, essa riveste un’importanza centrale soprattutto nelle imprese in cui il locale costituisce il punto di incontro tra imprenditore e clienti e, quindi, il luogo di conclusione degli affari.
L’insegna: definizione civilistica e tutela giuridica
L’insegna è un segno distintivo tipico, nel senso che è espressamente previsto dal legislatore e - a differenza della ditta ma analogamente al marchio - è un segno eventuale, che l’imprenditore può decidere o meno di utilizzare.
Il Codice Civile non ci dà una definizione giuridica di insegna.
L’art. 2568 c.c., infatti, si limita a prevedere che:
“Le disposizioni del primo comma dell’art. 2564 si applicano all’insegna”.
L’art. 2564 c.c. contiene le previsioni in tema di modificazione della ditta.
La disciplina dell’insegna, quindi, è desumibile dalle norme che regolano in via generale i segni distintivi e, visto l’esplicito richiamo operato dalla legge, ad essa si applicano in particolare le norma previste per la ditta.
L’insegna: definizione civilistica e tutela giuridica. I requisiti dell’insegna
L’insegna può corrispondere alla ditta, dunque al nome commerciale dell’imprenditore.
Può, tuttavia, anche avere un contenuto diverso ed essere formata sia mediante una denominazione (patronimico o nome di fantasia) che mediante figure o simboli.
Tuttavia, è essenziale che essa presenti i caratteri di:
- verità: non può consistere in parole, figure o immagini non veritiere sull’origine, la qualità dei prodotti o gli attributi dell’azienda, al fine di ingannare la clientela.
- originalità: deve essere dotata di capacità distintiva, nel senso che non può contenere un’indicazione generica dell’attività esercitata dall’imprenditore (es. pizzeria).
- novità: non può essere uguale o simile a quella utilizzata da altro imprenditore quando ciò possa ingenerare confusione in relazione all’oggetto dell’impresa e al luogo in cui questa è esercitata.
In base al principio di novità, nell’ipotesi di identità fra due insegne l’imprenditore che dimostri di aver utilizzato per primo l’insegna può chiedere ed ottenere che il nuovo imprenditore modifichi o integri la propria insegna con indicazioni che siano idonee a differenziarla.
L’insegna: definizione civilistica e tutela giuridica. Il diritto all’uso esclusivo
Ugualmente agli altri segni distintivi, l’insegna attribuisce al suo titolare il diritto all’uso esclusivo della stessa e la conseguente facoltà di impedire che altri la utilizzino.
La tutela, in questo caso, si realizza mediante l’obbligo di modificazione, il quale, come visto, è un diretto corollario del principio di novità.
La norma di riferimento è quella valida per la ditta (2564, 1°comma c.c.): nel conflitto tra i titolari di insegne uguali o simili, sempre che ne possa derivare confusione per l’oggetto dell’impresa (vendita di prodotti appartenenti allo stesso settore merceologico) e per il luogo in cui questa è esercitata (ambiti territoriali vicini fra le due attività) sorge l’obbligo per il nuovo l’imprenditore di disporre modificazioni, aggiunte o soppressioni dell’insegna sorta successivamente.
Il conflitto fra insegne confondibili è risolvibile sempre mediante il ricorso al criterio della priorità d’uso, poiché per l’insegna non vige il criterio della priorità di registrazione, che è valido invece per la ditta.
Qualora gli elementi dell’insegna di un locale siano tali da renderla assolutamente identica ad un’altra, è necessario pertanto differenziarla per evitare di incorrere in una ipotesi di contraffazione del segno altrui o in un atto di concorrenza sleale, sanzionabile ai sensi degli artt. 2598 e ss. del Codice Civile.
È opportuno segnalare, infine, che la tutela dell’insegna va garantita a prescindere dal fatto che l’immagine o la parola che la costituiscano siano stati oggetto di registrazione come marchio o come ditta.
L’insegna: definizione civilistica e tutela giuridica. Il principio di unitarietà dei segni distintivi
Un’altra importante forma di tutela dell’insegna è quella contenuta nelle disposizioni dell’art. 22 del Codice della Proprietà Industriale, che sanciscono il principio di unitarietà dei segni distintivi.
In base a tale principio, viene attribuito rilievo all’identità e somiglianza di segni di specie diversa, quando tale identità o somiglianza possa creare confusione per il pubblico o un indebito sfruttamento del segno altrui.
Ai sensi dell’art. 22 CPI, dunque, è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito, un segno uguale o simile ad un marchio di altro imprenditore quando possa derivare un rischio di confusione (o di semplice associazione) fra i due.
La ratio di questo principio è quella della tendenziale convergenza dei differenti segni verso una stessa finalità.
Il divieto espresso dalla norma, peraltro, si estende ai segni uguali o simili ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda di una certa rinomanza nel territorio nazionale.
In altre parole si è voluto evitare che si possa trarre vantaggio dall’associazione fra un segno sconosciuto ed un altro che già goda di rinomanza, onde evitare una sorta di effetto parassitario che possa recare pregiudizio al marchio noto, anche se registrato per prodotti o servizi non affini.
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