Indennità di maternità e paternità per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS: nuove indicazioni sul congedo in caso di adozione e affidamento preadottivo nella circolare n. 66 del 20 aprile 2018.
Gestione separata INPS, indennità di maternità e paternità lavoratori autonomi: arrivano nuove indicazioni con la circolare n. 66 del 20 aprile 2018.
Le novità riguardano i casi di adozione e affidamento preadottivo, con la possibilità di beneficiare di 5 mesi di congedo di maternità e paternità anche in caso di età del minore superiore ai 6 anni.
La circolare pubblicata dall’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruzione del congedo e per l’erogazione dell’indennità di maternità o paternità per le adozioni e gli affidamenti nazionali e internazionali.
Misure che, si ricorda, sono state introdotte anche per gli autonomi così come previsto per i lavoratori dipendenti dal Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2016.
Indennità di maternità e paternità lavoratori autonomi: novità adozione e affidamento
In caso di adozione o affidamento nazionale le lavoratrici autonome potranno beneficiare dell’indennità di maternità per un periodo totale pari a 5 mesi. L’indennità di maternità per le iscritte alla Gestione separata INPS spetterà a partire dalla data di ingresso in famiglia del minore.
La novità introdotta dalla riforma del 2016 e per la quale l’INPS a fornito le relative istruzioni operative con la circolare n. 66 del 20 aprile 2018 dispone che, anche in caso di minore di età superiore ai 6 anni, i lavoratori e le lavoratrici autonome potranno fruire dei 5 mesi di congedo.
Con l’abolizione del limite di età del minore è previsto che, per le adozioni ed affidamenti con ingresso in famiglia a decorrere dal 20 aprile 2016 il congedo e la relativa indennità sia riconosciuta anche nel caso di raggiungimento della maggiore età nei 5 mesi di spettanza.
Stesse regole si applicano anche ai lavoratori autonomi: gli iscritti alla Gestione separata avranno diritto all’indennità di paternità per i periodi non fruiti dalla lavoratrice nei casi di:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio o affidamento esclusivo del figlio al padre;
- rinuncia della madre lavoratrice all’indennità (rinuncia possibile nei soli casi di adozione/affidamento).
Si allega di seguito la circolare INPS n. 66 del 20 aprile 2018:
- Circolare INPS n. 66 del 20 aprile 2018
- Modalità di fruzione del congedo di maternità e paternità per gli iscritti alla Gestione separata INPS in caso di adozione o affidamento preadottivo
Indennità per adozione o affidamento internazionale
In caso di adozione o affidamento internazionale l’indennità di maternità spetterà per un totale di 5 mesi ed un giorno.
La circolare INPS prevede per iscritti alla Gestione separata il diritto a beneficiare del congedo a partire dalla data di ingresso in Italia del minore e non più dalla data di ingresso in famiglia.
A lavoratori e lavoratrici autonomi vengono estese le stesse tutele e le stesse regole previste per i dipendenti.
La data di ingresso del minore in Italia corriponderà alla data indicata nell’autorizzazione rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali.
I lavoratori autonomi potranno beneficiare del congedo non soltanto a partire dall’ingresso in Italia ma anche in caso di permanenza all’estero per conoscere il minore.
In questo caso, alla domanda per l’indennità di maternità bisognerà allegare il certificato rilasciato dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
Nel rispetto dei requisiti necessari, i periodi di maternità non utilizzati prima dell’ingresso del minore in Italia potranno essere fruiti nei cinque mesi successivi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità di maternità e paternità lavoratori autonomi: novità adozione e affidamento