Indennità Covid 19 erogate dagli enti privati, restano fuori dal reddito

Rosy D’Elia - Imposte

Indennità Covid 19 erogate dagli enti di previdenza privati con finalità assistenziali: le somme non sono rilevanti ai fini fiscali e sono escluse dal reddito. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 395 del 23 settembre 2020.

Indennità Covid 19 erogate dagli enti privati, restano fuori dal reddito

Indennità assistenziali Covid 19, le somme erogate dagli enti di previdenza privati non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito e quindi non risultano rilevanti ai fini fiscali. Diverso è il caso di somme riconosciute agli iscritti con finalità sostitutive o integrative.

La loro natura è determinate per stabilire il trattamento fiscale da applicare. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 395 del 23 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 395 del 23 settembre 2020
Trattamento fiscale applicabile alla indennità assistenziale straordinaria Covid-19 erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti.

Indennità Covid 19 erogate dagli enti privati, restano fuori dal reddito

A rivolgersi all’Agenzia delle Entrate è un Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza di diritto privato.

Nell’ambito dell’emergenza coronavirus, ha previsto un sussidio una tantum come indennità assistenziale straordinaria Covid 19 per tutti gli iscritti che, a causa del contagio, sono stati ricoverati in ospedale o che, in seguito a una prescrizione dell’autorità sanitaria competente, sono stati in quarantena o in isolamento domiciliare obbligatorio.

Alla luce delle prestazioni introdotte, l’Ente, in qualità di sostituto di imposta, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il trattamento fiscale da applicare alle indennità Covid 19 ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Con la risposta all’interpello numero 395 del 23 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che le somme non risultano rilevanti ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR, dal momento che non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito.

Indennità Covid 19 erogate dagli enti privati: quando non sono rilevanti ai fini fiscali

Ed è proprio dall’articolo 6 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, riferimento normativo chiave per individuare il trattamento fiscale che enti e casse devono applicare alle prestazioni erogate, che l’Agenzia delle Entrate parte per formulare i chiarimenti.

In particolare il documento si sofferma sul comma 2:

“proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

In base al testo della norma e a precedenti documenti di prassi, è possibile fare una distinzione:

  • se c’è una perdita della retribuzione per il periodo di inabilità lavorativa che viene compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa, dal punto di vista fiscale gli importi devono essere considerati come redditi appartenenti alla stessa categoria di quello sostituito o perduto;
  • se le prestazioni assistenziali vengono erogate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti in maniera occasionale per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, le somme non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito.

Le due indennità hanno una natura diversa: nel primo caso, infatti, colmano una lacuna, mentre nel secondo fungono da sostegno.

Analizzando il regolamento dell’Ente e la natura dell’indennità Covid 19, l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 395 del 2020 sottolinea che la prestazione “è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, sulla base della attestazione rilasciata dall’Autorità medica competente, indipendentemente dalla retribuzione dell’iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito”.

Viene meno, dunque, l’elemento determinante e di conseguenza le somme non risultano rilevanti ai fini fiscali. Stesso trattamento d’altronde è previsto per i vari bonus di 600 e 1.000 euro introdotti dai Decreti Cura Italia e Rilancio.

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