Indagini finanziarie utilizzabili anche in assenza di gravi indizi di evasione. Ecco il principio statuito nell'ultima ordinanza della Corte di Cassazione numero 8266 del 4 aprile 2018.

L’Agenzia delle entrate può far ricorso alle indagini finanziarie anche in assenza di gravi indizi di evasione e non ha alcun obbligo di motivare la ragione per cui ricorre a tale tipologia di indagine.
Inoltre, la presunzione legale di maggior reddito relativa ai versamenti può essere superata solo con la prova che le movimentazioni poste a base della rettifica non siano riferibili ad operazioni imponibili, ma tale prova deve essere analitica, con la dimostrazione che ogni singolo e specifico versamento bancario sia estraneo a fatti imponibili.
Sono queste le importanti precisazioni contenute nell’ordinanza della Corte di Cassazione numero 8266 del 4 aprile 2018.
- Legittimo il ricorso alle indagini finanziarie anche in assenza di gravi indizi di evasione
- Ordinanza Corte di Cassazione numero 8266 del 4 aprile 2018: indagini finanziarie legittime anche in assenza di gravi indizi di evasione.
I fatti – Il fatto trae origine dal contenzioso instauratosi a seguito del ricorso avverso due avvisi di accertamento ai fini Irpef ed Iva con i quali l’amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione i maggiori compensi da attività professionale, di ingegnere e avvocato, determinati sulla base della verifica dei conti correnti intestati al contribuente per le annualità 2004 e 2005.
Giunta la controversia in appello, la CTR ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando, in primo luogo, che l’art. 1, comma 402 della legge n. 311 del 2004 ha ampliato il potere dell’Amministrazione finanziaria di applicare, anche nei confronti dei professionisti, la presunzione in forza della quale i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti sono qualificabili come ricavi dell’attività professionale.
I giudici di secondo grado hanno altresì affermato che la novella della Legge 311/2004 ha natura sostanziale e, di conseguenza, non ha valenza retroattiva. Da tale principio i giudici hanno dedotto l’inapplicabilità della presunzione con riferimento all’accertamento relativo al 2004, ma la legittimità della stessa per l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2005.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi, accolto parzialmente dai giudici di legittimità.
Con il primo motivo la Parte pubblica ha sostenuto che, in mancanza di prova contraria, la presunzione legale, per cui i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a maggiori ricavi, ha una portata generale e deve essere applicabile anche al reddito da lavoro autonomo e professionale, e ciò quand’anche la norma utilizzi la locuzione “ricavi” e non anche quella “compensi”.
Con il secondo motivo l’Agenzia delle entrate ha sostenuto la natura procedimentale delle citate norme, in tal senso applicabili anche al 2004. Inoltre, considerato che la novella normativa riguarda solo i prelevamenti, l’accertamento relativo al 2004 avrebbe dovuto comunque essere ritenuto legittimo nella parte relativa ai versamenti.
La decisione della Corte di Cassazione – La controversia riguarda i cd. “accertamenti bancari” previsti dall’art. 32, co. 1 n. 2 del D.P.R. 600 del 1973 secondo cui i “versamenti” rilevati sui conti del contribuente sono considerati materia imponibile se questi “non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”.
Allo stesso modo i “prelevamenti” sono considerati “ricavi” se il contribuente sottoposto alle indagini “non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili”.
Si precisa che, per quanto attiene il trattamento dei prelevamenti non giustificati, la norma è stata integrata dall’art. 7-quater del D.L. 193/2016, dimodoché sono rilevanti ai fini dell’applicabilità della presunzione:
- le somme superiori a 1.000 euro giornalieri
- o, comunque, superiori a 5.000 euro mensili.
Passando alla trattazione dei motivi di ricorso, la Corte di Cassazione ha affermato (respingendo il ricorso incidentale del contribuente) un importante principio di diritto, secondo cui “l’Agenzia delle entrate non ha l’obbligo di motivare la ragione per la quale ricorre alle indagini bancarie, né il loro svolgimento presuppone elementi indiziari gravi, precisi e concordanti di evasione fiscale.”
A supporto di tale affermazione, i giudici di legittimità hanno rimarcato che l’art. 32 citato prevede una presunzione legale in base alla quale le operazioni su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente “per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative.”
Da tale assunto deriva che il ricorso agli accertamenti bancari da parte dell’Agenzia delle entrate non richiede la rilevazione di indizi di evasione e non può intendersi per questo lesivo dei diritti del contribuente, in quanto questi può contestate la pretesa fiscale fornendo le proprie giustificazioni, anche attraverso presunzioni semplici che, se ritenute apprezzabili dal giudice, costituiscono valida prova contraria.
I giudici di Piazza Cavour si sono altresì espressi in merito alla qualificazione della presunzione legale di cui si parla affermandone ancora una volta la natura procedimentale, applicabile retroattivamente rispetto all’entrata in vigore della L. 311 del 2004.
Va osservato, peraltro, l’intervento della Corte Costituzionale che, con l’importante sentenza n. 228 del 24 settembre 2014, ha ritenuto che, con riferimento ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi, la presunzione dovesse ritenersi “lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito”.
Di conseguenza, respingendo in tal senso la tesi dell’Agenzia delle entrate, la Cassazione ha asserito che la presunzione legale, secondo cui i “prelevamenti” sono considerati ricavi, può essere utilizzata nei confronti dei soli imprenditori e non è applicabile ai lavoratori autonomi.
I “versamenti”, invece, hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, siano essi imprenditori o lavoratori autonomi, salvo la prova di averne tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o della loro irrilevanza allo stesso fine.
La presunzione relativa ai versamenti, peraltro, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’articolo 2729 codice civile per le presunzioni semplici ed è superabile se il contribuente dimostri che “gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.”
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