Imposta di registro per terreni senza la piccola proprietà contadina

Domenico Catalano - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Qual è l'aliquota da applicare per l'imposta di registro per terreni, sul trasferimento a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con cassa, se non viene richiesta l'agevolazione per la piccola proprietà contadina?

Imposta di registro per terreni senza la piccola proprietà contadina

L’imposta di registro sui terreni, per i trasferimenti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale, deve essere applicata con aliquota del 9%.

Tale aliquota è applicabile solo se non viene richiesta l’agevolazione per la piccola proprietà contadina.

Oggi analizziamo il quadro normativo di riferimento e l’aliquota da applicare per l’imposta di registro sui trasferimenti di terreni agricoli, con le rispettive pertinenze.

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Imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli: senza la piccola proprietà contadina aliquota al 9%

L’imposta di registro sul trasferimento di terreni agricoli è stata oggetto di diversi documenti di prassi.

Nell’analisi di oggi prendiamo come riferimento la datata ma sempre attuale risposta all’interpello di consulenza giuridica numero 7/2020.

Il documento di prassi spiega che, se il trasferimento avviene in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con cassa e non viene richiesta l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, l’aliquota da applicare è il 9%.

Il chiarimento nasce dal quesito di un notaio sull’applicazione dell’aliquota ordinaria o di quella del 15%.

L’istante propone una soluzione che viene sposata dall’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria, in principio, richiama la normativa di riferimento dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina, l’articolo 2, comma 4-bis, del DL 194/2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 25/2010.

La norma prevede che:

“gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per cento.”

La disposizione stabilisce inoltre che i soggetti decadono dall’agevolazione se alienano volontariamente i terreni o smettono di coltivarli prima di 5 anni.

Se il trasferimento dei terreni viene effettuato in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, per cui è prevista l’agevolazione, si deve applicare l’aliquota del 15%, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della Tariffa parte prima, allegata al TUR.

Per i soggetti che possono fare domanda per l’agevolazione, in assenza della richiesta, si applica l’imposta di registro nella misura del 9%, prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere.

L’aliquota è stabilita in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Imposta di registro per il trasferimento di terreni agricoli: l’argomentazione dell’Agenzia delle Entrate

Nell’argomentare la risposta al quesito, l’Agenzia delle Entrate propone un’interpretazione letterale che sarebbe confermata dall’esame della relazione tecnica alla legge 208/2015, ovvero la legge di Bilancio 2016.

Il comma 905, infatti, prevede l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta di registro dal 12% al 15% nei casi in cui i trasferimenti siano effettuati dai cosiddetti “rentiers”, ovvero coloro che non hanno la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali.

La misura ha lo scopo di agevolare l’acquisto di terreni agricoli, finalizzato alla coltivazione.

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate condivide la soluzione proposta dall’istante dal momento che la rinuncia all’agevolazione per la piccola proprietà contadina è legata alla consapevolezza di non poter rispettare le condizioni a pena di decadenza previste dall’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

A seguito della rinuncia torna dunque applicabile, al trasferimento dei terreni agricoli, l’imposta di registro con aliquota al 9%.

Imposta di registro su piccola proprietà contadina
Interpello Agenzia delle Entrate numero 7/2020

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