Gestione separata INPS professionisti senza cassa: trasferimento automatico dei contributi erroneamente versati dal professionista. Ecco la circolare numero 45 del 9 marzo 2018.
Modalità semplificata per il trasferimento dei contributi previdenziali erroneamente versati dal contribuente alla Gestione separata Inps professionisti senza cassa.
La circolare n. 45 pubblicata il 9 marzo 2018 rende operativo quanto previsto dalla legge numero 388 del 23 dicembre 2000, nella quale all’articolo 116, comma 20, viene previsto che il pagamento dei contributi previdenziali, effettuato in buona fede ad un ente pubblico diverso dal creditore effettivo, ha effetto liberatorio nei confronti dei contribuenti.
Pertanto, nel caso in cui un contribuente professionista versi per errore dei contributi alla Gestione separata dell’INPS, sarà l’Istituto a dover trasferire le somme indebitamente incassate all’ente titolare dei contributi, senza l’aggiunta di sanzioni e interessi per il contribuente.
Precedentemente e secondo quanto disposto dalla circolare n. 193 del 1998, nel caso di errore, il contribuente era tenuto a presentare prima domanda di rimborso dei contributi indebitamente versati alla Gestione separata dell’INPS e, successivamente, procedere al versamento presso la Cassa di riferimento, con il conseguente aggravio di interessi.
Contributi versati per errore alla Gestione separata INPS professionisti e autonomi: trasferimento diretto all’ente titolare
La circolare pubblicata dall’INPS rende noto che, per effetto delle novità introdotte dall’articolo 116, comma 20 della legge n. 388/2000, nel caso di contributi versati per errore presso un ente previdenziale pubblico, il trasferimento presso l’ente effettivamente creditore potrà esser effettuato direttamente, e senza dover prima presentare domanda di rimborso.
Si tratta di una novità introdotta per favorire soprattutto i contribuenti che esercitano professioni regolamentate, obbligati ad iscriversi presso le apposite Casse di previdenza di categoria.
Il tutto con l’obiettivo di evitare che la prassi precedentemente prevista, tra domanda di rimborso e successivo versamento, comporti l’onere di aggiungere all’importo dei contributi previdenziali le sanzioni per ritardo.
Il trasferimento diretto dei contributi erroneamente versati alla Gestione separata INPS all’ente titolare delle somme sarà effettuato nel rispetto di alcune condizioni:
- il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
Si allega la circolare INPS n. 48 pubblicata il 9 marzo 2018 e di seguito alcuni importanti chiarimenti.
- Circolare INPS n. 45 del 9 marzo 2018
- Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata. Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Istruzioni operative
Semplificazioni a vantaggio dei professionisti iscritti a Casse private
La possibilità di trasferimento diretto dei contributi erroneamente versati è stata introdotta al fine di agevolare i casi di errore che coinvolgono soprattutto i professionisti la cui attività è subordinata all’iscrizione presso Albi professionali e Casse previdenziali di categoria.
A tal fine, chiarisce l’INPS, la possibilità di versamento diretto dei contributi non riguarda soltanto le somme erroneamente versate alla Gestione separata ma anche i casi di contributi versati indebitamente presso le Casse di categoria, ovvero gli enti previdenziali privatizzati.
A dar supporto al chiarimento fornito dall’INPS sono due pronunce della Giurisprudenza.
Con specifico riferimento alle Casse previdenziali private è stato stabilito che la privatizzazione degli enti previdenziali ha riguardato il solo regime della loro personalità giuridica, ma non l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, tenendo così fermo il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli stessi.
Al fine di favorire il debitore e tutelare la posizione assicurativa degli iscritti, tutti gli enti che svolgono funzioni di previdenza e assistenza obbligatoria rientrano nell’ambito di applicazione del regime di trasferimento diretto dei contributi erroneamente versati così com previsto dall’art. 116, comma 20 della legge n. 388/2000.
Pertanto, la semplificazione della regolarizzazione contributiva in caso di contributi erroneamente versati non riguarderà soltanto la Gestione separata INPS ma anche i casi di soggetti che per sbaglio versano i contributi alle Casse dei professionisti.
Trasferimento diretto contributi: ecco i soggetti interessati
Al fine di render chiaro i soggetti verso cui si applicheranno le nuove regole in merito al trasferimento diretto dei contributi erroneamente versati, l’INPS ha pubblicato un utile riepilogo delle attuali regole in vigore per i professionisti che svolgono attività libero professionali:
- Obbligo contributivo alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Professionisti:
l’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” sono obbligati all’iscrizione presso la Gestione separata INPS.
L’articolo 6 del D.M. n. 281/1996 prevede che i liberi professionisti sono tenuti a pagare i contributi alla Gestione separata INPS esclusivamente per i redditi professionali non assoggettati a contribuzione obbligatoria presso la cassa di categoria.
Quindi i professionisti tenuti a versare i contributi all’INPS sono coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
Alcuni esempi di esonero dall’iscrizione o dal versamento dei contributi presso le Casse di appartenenza sono i seguenti:
- presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale (ad esempio, l’art. 7 dello Statuto dell’INARCASSA);
- la facoltà di non contribuzione presso la Cassa professionale nel caso di contemporanea iscrizione presso altra Cassa previdenziale obbligatoria (ad esempio, art. 5, comma 7, dello statuto della Cassa dei Dottori Commercialisti);
- la facoltà di iscrizione alla Cassa nel caso di praticanti abilitati (ad esempio per la Cassa Forense).
Con l’articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato quanto disciplinato nella legge n. 335/1995.
I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR sono destinatari dell’obbligo contributivo alla Gestione separata INPS nel caso in cui svolgano attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad apposito Albo professionale, oppure, se iscritti, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento.
Questa precisazione chiarisce anche la questione della preiscrizione facoltativa alle casse professionali di dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali: essa non può sostituirsi all’iscrizione alla gestione separata Inps.
- Obbligo contributivo dei pensionati delle Casse professionali regolamentate:
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 18, comma 11, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, i professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa professionale privata, nel caso di continuità dell’attività professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo professionale, sono obbligati dal 1 gennaio 2012 al versamento del contributo soggettivo minimo così come disciplinato dallo statuto o regolamento adeguato dalla stessa Cassa. Restano invece esclusi dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata.
- Parasubordinati:
I professionisti che esercitano l’attività per il cui esercizio è obbligatoria l’iscrizione all’Albo professionale e conseguentemente alla Cassa di cui al decreto legislativo n. 103/96 sono tenuti a versare la contribuzione alla propria Cassa anche nel caso di reddito prodotto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR o eventuali ulteriori redditi, così come disciplinato dal singolo regolamento.
Poiché tali soggetti sono obbligatoriamente iscritti presso la Cassa di appartenenza, anche nel caso di contribuzione versata dal committente presso la Gestione separata la stessa può essere oggetto di trasferimento diretto ai sensi dell’articolo 116, comma 20, della legge 388/2000.
Domanda trasferimento diretto contributi indebitamente versati all’INPS
Per il trasferimento dei contributi indebitamente versati all’INPS, il professionista, il collaboratore o direttamente l’ente previdenziale dovranno presentare domanda INPS a seguito di accertamento d’ufficio o di sentenza.
Saranno trasferiti direttamente alla Cassa di competenza tutti i contributi erroneamente versati all’INPS, fatta esclusione dei contributi versati a fini assistenziali, ad esclusione dei contributi riferiti a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.
La domanda dovrà esser presentata online utilizzando il modulo che verrà successivamente messo a disposizione dall’INPS e bisognerà indicare il periodo di riferimento, la motivazione, l’ente destinatario dei contributi e l’importo della contribuzione erroneamente versata che dovrà esser trasferita.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Gestione separata INPS professionisti senza cassa e contributi erroneamente versati