L'imprenditore che non riceve il pagamento delle fatture emesse e non pone in essere azioni dirette alla riscossione dei crediti costituisce una condotta del tutto illogica. In presenza di altri indizi e dell'assenza di documentazione probatoria, può essere sintomatica di una frode fiscale. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.
La circostanza per cui l’imprenditore, che non riceve il pagamento delle fatture emesse, non ponga in essere azioni dirette alla riscossione dei crediti, a maggior ragione quando tali crediti costituiscono la quasi totalità del proprio volume d’affari, costituisce una condotta del tutto illogica che, in presenza di altri indizi e dell’assenza di documentazione probatoria, può essere sintomatica di una frode fiscale per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Questo il sunto della Sentenza n. 222/2020 emessa dalla Corte di Cassazione.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 222 dell’8 gennaio 2020
- La condotta illogica dell’imprenditore può essere sintomatica di frode fiscale. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 222 dell’8 gennaio 2020.
La Sentenza – La controversia nasce dall’impugnazione dalla sentenza della Corte d’appello che, in una causa inerente il reato di utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti, aveva condannato il rappresentante legale della società utilizzatrice delle fatture medesime ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000.
L’imputato ha lamentato dinanzi alla Cassazione l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui la Corte ha considerato inesistente una parte delle operazioni sulla base di mere presunzioni tributarie, che al più integrano dei meri indizi, ritenendo che spettasse all’imputato l’onere di provare l’esistenza di tali operazioni.
Tali presunzioni erano basate sulla circostanza che, sebbene la società di cui l’imputato era rappresentante legale, non avesse pagato alcune fatture, le società fornitrici continuavano ad emettere fatture.
Questa circostanza ha fatto presumere al collegio di merito l’esistenza di rapporti di parentela che legavano gli amministratori delle società in questione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l’operato della Corte d’appello e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna definitiva del ricorrente.
Oggetto del contendere è una causa incentrata sugli elementi probatori posti a base di una contestazione del reato di operazioni inesistenti. A riguardo l’art. 2 del D.Lgs. 74/2000 prevede la reclusione per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Nel caso di specie l’inesistenza delle operazioni è avvalorata da una serie di elementi obiettivi e non, come invece lamentato dall’imputato, meramente presuntivi.
In primo luogo sono state rilevate una serie di fatture, emesse dalle società fornitrici, per pagamenti non effettuati dalla società accertata, pur trattandosi di servizi per i quali la fattura andava obbligatoriamente emessa solo al momento del pagamento della stessa o di acconto. Inoltre, nonostante il mancato pagamento degli effetti, le società fornitrici non avevano interrotto i rapporti d’affari con la società utilizzatrice, “senza porre in essere azioni dirette alla riscossione dei crediti, e considerando che tali crediti costituivano la quasi totalità delle entrate delle società fatturanti”.
Una siffatta condotta è stata ritenuta dai giudici, di merito prima e di legittimità dopo:
“non solo sintomatica dell’inesistenza delle pretese creditorie, in quanto corrispondenti a servizi non eseguiti, ma anche del tutto illogica, perché entrambe le cooperative non avevano mai versato l’iva corrispondente alle fatture emesse nell’anno 2010 e, dunque, avrebbero dovuto agire per la riscossione dei crediti per onorare i propri debiti fiscali, se le operazioni sottostanti fossero state effettivamente svolte”.
Inoltre, l’attività di verifica nei confronti della società accertata aveva fatto emergere ulteriori indizi di anomalia, quali:
- l’assenza di capacità produttiva e lavorativa delle società emittenti le fatture;
- il fatto di non aver sostenuto costi per prodotti o materiale;
- l’assenza di beni strumentali.
Tutti questi elementi, uniti all’illogico e immotivato ritardo nel pagamento delle fatture, hanno fatto legittimamente dubitare della liceità delle operazioni contestate.
Ad ulteriore conferma della fittizietà delle fatture, la Corte d’appello aveva indicato la circostanza che nessuna delle società interessate dal controllo avesse esibito documentazione extra-contabile a supporto dell’effettiva esecuzione delle prestazioni relative ai contratti esaminati e la presenza dei dipendenti delle società nei luoghi di lavori pattuiti.
L’insieme di tutti questi elementi probatori ha fatto superare il vaglio di legittimità del percorso argomentativo dei giudici di merito, in quanto logico e aderente alle risultanze processuali.
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