In questi giorni i titolari di partita IVA nel regime forfettario stanno ricevendo diversi accessi, verifiche e ispezioni presso la propria sede (che a volte coincide con la casa del professionista o dell'artigiano, che la utilizza in modo promiscuo): cosa sta succedendo?
In queste settimane i contribuenti titolari di partita IVA nel regime forfettario stanno subendo una serie di controlli fiscali, con accessi anche in sede.
Con un certo disagio per alcune categorie di professionisti e autonomi, per i quali la sede spesso coincide anche con l’abitazione.
Si tratta di ordinarie attività di verifica che spesso hanno come obiettivo quello di:
- controllare la documentazione contabile che il contribuente deve conservare a norma di legge;
- controllare se i requisiti previsti dalla legge per accesso e mantenimento del regime siano rispettati.
Durante questi controlli, ci segnalano alcuni professionisti che abbiamo intervistato sul tema per necessità di approfondimenti operativi, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate:
- sottopongono questionari e interrogazioni al titolare, al professionista o agli eventuali collaboratori, se presenti in sede;
- chiedono la fotocopia dei documenti relativi al periodo d’imposta oggetto di controllo (Antonio C., Tributarista, ci segnala, per esempio, che a un suo cliente hanno chiesto tutte le fotocopie delle fatture di acquisto dei periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022);
- verificano se l’attività sia strutturata o meno, anche per capire perché il quadro RS degli anni oggetto di verifica sia a zero.
Ricordiamo che i forfettari non hanno l’obbligo di tenere la contabilità e le scritture contabili, sono esonerati dall’IVA e non sono soggetti alle imposte sui redditi e relative addizionali ma esclusivamente ad un’imposta sostitutiva. Si tratta quindi di un regime iper semplificato.
Proprio per questo, la legge prevede che questi contribuenti forniscano almeno alcune informazioni minime per consentire all’amministrazione finanziaria di porre in essere le varie attività di controllo. Tali informazioni devono essere fornite mediante la compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi.
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Troppo spesso, tuttavia, ditte individuali e professionisti che hanno costi continuativi non li segnalano nel quadro RS, che viene frettolosamente (ed erroneamente) compilato a zero.
Ma non è l’unica tipologia di “leggerezza ingiustificata” che ha caratterizzato negli ultimi anni la compilazione di questa tipologia di dichiarazione dei redditi.
Per fare il punto della situazione e creare un contenuto formativo valido e di altissimo livello per imprenditori e professionisti abbiamo organizzato un webinar formativo davvero interessante il prossimo 7 maggio 2025 alle ore 15.00, in diretta sul nostro portale di e-learning Academy, con relatrice Sandra Pennacini.
Per chi acquisterà il webinar formativo ci saranno anche le slides e gli schemi e le schede di sintesi, oltre ad altro materiale di studio.
Il tutto con l’obiettivo di fornire tutti gli elementi necessari per il corretto accesso, la corretta gestione ma soprattutto il mantenimento dei requisiti del regime agevolato.
Un regime che non va inteso come il Paese di Bengodi, ma che va maneggiato con cura: gli errori di valutazione possono costare davvero cari dal punto di vista fiscale ed economico!
Sanzioni mancata o incompleta compilazione quadro RS dichiarazione dei redditi 2025 contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario
Tornando al tema degli accessi in sede e alla eventuale violazione in dichiarazione dei redditi, la mancata o incompleta compilazione del quadro RS dei contribuenti che operano nel regime forfettario determina una violazione formale che comporta le seguenti sanzioni:
da 250 a 2.000 euro che, in ogni caso, possono essere oggetto di ravvedimento operoso
La norma di riferimento in questo caso è l’articolo 8 comma 1 del D. Lgs 471/1997.
La violazione può quindi essere sanata ex post mediante la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa contestualmente al versamento delle sanzioni dovute.
Attenzione però, il decreto legge numero 132/2023, al comma 1 ha previsto quanto segue:
“Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d’imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024”
In altre parole, l’esigenza di coordinare la nuova normativa sul concordato preventivo biennale è stata sfruttata in qualche modo per consentire ai contribuenti di ravvedersi senza sanzioni per la parte relativa alla corretta compilazione del quadro RS della dichiarazione dei redditi.
Tale norma è stata in vigore fino allo scorso 30 novembre 2024, superato il quale sono tornate applicabili le sanzioni indicate sopra sopra in caso di errata o incompleta compilazione dei dati informativi obbligatori per gli imprenditori e i professionisti forfettari.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Controlli fiscali sui forfettari con accessi in sede (o a casa)