Forfettari e minimi, scadenza saldo e acconto imposta sostitutiva 2020: proroga e istruzioni

Forfettari e minimi, scadenza saldo e acconto 2020 dell'imposta sostitutiva Irpef del 15% o 5%: proroga al 20 luglio per chi svolge attività soggette agli ISA, termine il 30 giugno negli altri casi. Ecco tutte le istruzioni e come pagare con modello F24.

Forfettari e minimi, scadenza saldo e acconto imposta sostitutiva 2020: proroga e istruzioni

Forfettari e minimi, scadenza del saldo ed acconto dell’imposta sostitutiva Irpef 2020: anche per le partite IVA in regime di vantaggio si applica la proroga al 20 luglio, ma esclusivamente nel caso di esercizio di attività soggette agli ISA.

Anche per i forfettari che esercitano attività per le quali sono approvati indici sintetici di affidabilità fiscale si applica la proroga della scadenza dal 30 giugno al 20 luglio 2020. Questo è quanto disposto dal DPCM del MEF, ancora non pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La proroga delle imposte sui redditi segue le regole già previste lo scorso anno. I forfettari ed i titolari di partita IVA in regime dei minimi beneficiano della proroga seppur esonerati dalla compilazione del modello ISA.

La scadenza di saldo 2019 ed acconto 2020 dell’imposta sostitutiva Irpef del 15% o 5% resta al 30 giugno se invece per l’attività esercitata non sono sono stati approvati gli ISA.

Facciamo quindi il punto sulle regole previste in vista della scadenza di saldo ed acconto 2020 dell’imposta sostitutiva dovuta dai titolari di partita IVA in regime dei minimi ed i forfettari, con regole di calcolo e pagamento con modello F24.

Scadenza imposta sostitutiva minimi e forfettari: come fare il calcolo di saldo 2019 ed acconto 2020

Entro le stesse scadenze dell’Irpef, i titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva del 15%, o del 5% per i primi 5 anni di attività, mentre quelli che applicano il regime dei minimi versano un’imposta sostitutiva del 5%.

Il calcolo dovrà essere effettuato con due modalità:

  • metodo storico: il calcolo dell’imposta si fa prendendo come riferimento l’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente;
  • metodo previsionale: prevede il calcolo degli acconti sulla base di quanto si prevede di conseguire come reddito nell’anno in corso (quindi se per esempio il contribuente prevede di conseguire un reddito inferiore rispetto al periodo d’imposta precedente, allora gli acconti possono essere pagati in misura inferiore).

Per quel che riguarda il metodo previsionale per il calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva, anche minimi e forfettari beneficiano delle novità previste dal decreto Liquidità.

Si può applicare il previsionale senza applicazione di sanzioni in caso di versamento pari almeno all’80% di quanto effettivamente dovuto.

Scadenza saldo acconto imposta sostitutiva 2020: rateizzazione anche per minimi e forfettari

Il versamento del saldo e dell’acconto 2020 dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato a rate, secondo il seguente calendario:

  • Contribuenti titolari di partita IVA
RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %
30 giugno (20 luglio per soggetti ISA e forfettari) 30 luglio
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 16 ottobre 0,84
16 ottobre 1,17 16 novembre 1,17
16 novembre 1,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Minimi e forfettari, codice tributo F24 versamento saldo acconto 2020 imposta sostitutiva

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato con modello F24, inserendo i codici tributo di riferimento.

Regime dei minimi
VersamentoCodice tributo
Primo acconto 1793
Secondo acconto o unica soluzione 1794
Saldo dell’anno precedente 1795
Regime forfettario
VersamentoCodice tributo
Primo acconto 1790
Secondo acconto o unica soluzione 1791
Saldo dell’anno precedente 1792

Imposta sostitutiva minimi in scadenza: saldo 2019 e acconto 2020

Il regime dei minimi è stato abrogato dalla Legge di Stabilità 2016, ma rimane in vigore in via residuale fino al 35° anno di età del contribuente o comunque al 5° periodo d’imposta consecutivo.

I contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2019 e continuano a farlo anche nel 2020 devono versare saldo e acconto dell’imposta sostitutiva del 5% entro la scadenza del 30 giugno o con proroga a luglio nel rispetto delle regole che seguono:

  • per un importo inferiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
  • per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020;
  • per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
  • primo acconto entro il 30 giugno o 20 luglio per soggetti ISA;
  • secondo acconto entro il 30 novembre 2020.

Resta la possibilità di versare entro 30 giorni con una maggiorazione dello 0,40%.

Oltre al caso appena analizzato, bisogna considerare anche quelli in cui si è verificato un passaggio da un regime all’altro che necessita di specifiche accortezze da parte dei contribuenti. Ne distinguiamo due:

  • Contribuenti nel regime dei minimi nel 2019 che nel 2020 sono passati al regime ordinario: sono tenuti a versare l’acconto 2020 dell’imposta sostitutiva (codice tributo 1793) e dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2021 PF;
  • Contribuenti nel regime dei minimi nel 2019 che nel 2020 sono passati al regime forfettario: i titolari di partita IVA che hanno applicato il regime dei minimi nel 2019, e nel 2020 sono transitati nel regime forfetario, devono versare l’acconto 2020 dell’imposta sostitutiva dei minimi - codice tributo 1793 - e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2021.

Imposta sostitutiva forfettari in scadenza: saldo 2019 e acconto 2020

I titolari di partita IVA in regime forfettario nel 2019 e nel 2020 devono applicare le regole di calcolo e versamento di saldo 2019 e acconto dell’imposta sostitutiva del 15% previste ai fini Irpef, le stesse riportate per chi rientra nel regime dei minimi.

I contribuenti che, invece, sono passati nel 2020 al regime ordinario, sono tenuti a versare l’acconto 2020 dell’imposta sostitutiva utilizzando il codice tributo 1790 e indicando l’importo versato nel quadro RN del modello Redditi 2021.

Chi ha avviato un’attività nel 2020 non dovrà versare l’acconto di imposta perché manca la base di calcolo.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network