Fonti internazionali del diritto del lavoro: nel sistema gerarchico quelle internazionali, definite come “interposte”, trovano applicazione in forza di un'autolimitazione della sovranità degli Stati che recepiscono le norme sovranazionali. Il fine ultimo è quello di uniformare il diritto del lavoro tra tutti i Paesi aderenti alle organizzazioni.
Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione in una molteplicità di fonti che, nel corso dei secoli, si sono ampliate ed evolute.
Ad oggi, le fonti che concorrono alla produzione del diritto del lavoro possono essere suddivise in tre macro gruppi: fonti internazionali (o sovranazionali), fonti statuali e fonti contrattuali e/o sindacali.
Con particolare riferimento alle fonti internazionali, va osservato che il carattere di fonte del diritto rispetto a tali atti è da intendere in senso del tutto particolare, in quanto la loro forza normativa deriva pur sempre dallo Stato italiano che, mediante un’autolimitazione della propria sovranità nazionale, recepisce o dà diretta attuazione alle norme emanate dagli organi internazionali.
L’ambito internazionale, peraltro, ha assunto negli ultimi anni una significativa rilevanza nel contesto di sostanziale “globalizzazione normativa”, anche con riferimento alla materia lavoristica.
Per ricevere via email gli aggiornamenti gratuiti di Informazione Fiscale in materia di ultime novità ed agevolazioni fiscali e del lavoro, lettrici e lettori interessati possono iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter, un aggiornamento fiscale al giorno via email dal lunedì alla domenica alle 13.00
Fonti internazionali del diritto del lavoro: i Trattati e le Convenzioni
L’articolo 35 della nostra Carta Costituzionale ha provveduto a dare rilevanza internazionale alla tutela del lavoro.
Nell’ottica di autolimitazione citata, al comma 3, si legge che la Repubblica “promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”.
In questo senso, nella gerarchia delle fonti, il diritto internazionale viene considerato “fonte interposta”: obbliga l’Italia ad applicare le norme contenute nei trattati e nelle convenzioni che travalicano le leggi ordinarie nazionali, ma sempre nel rispetto dei controlimiti costituzionali.
Ecco, quindi, che l’Italia ha aderito a diversi trattati e convenzioni internazionali adeguandosi agli standard globali in materia lavoristica quali, ad esempio, la normativa internazionale sulla sicurezza sul lavoro o quella riferita al divieto di discriminazione in ambito lavorativo.
Tra i più importanti trattati internazionali con oggetto il diritto del lavoro sottoscritti anche dall’Italia, esclusi quelli di matrice europea, meritano una menzione speciale le seguenti convenzioni:
- La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948;
- Il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;
- La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la cui applicazione è garantita dalla corte Edu di Strasburgo. Si riferisce principalmente ai diritti civili e politici, ma nel corso degli anni la Corte Edu ne ha ricavato anche diritti di natura sociale, tra cui quello del lavoro, servendosi dell’attività interpretativa;
- La Carta Sociale Europea, adottata dal Consiglio d’Europa nel 1961;
- Le Convenzioni adottate dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), istituita nel 1919 e con sede a Ginevra.
Fonti internazionali del diritto del lavoro: il ruolo dell’OIL
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite sui temi attinenti alla materia lavoristica e su quelli di politica sociale.
Fondata nel 1919 come parte del Trattato di Versailles - l’armistizio con cui terminò la Prima Guerra mondiale - l’OIL adotta norme internazionali del lavoro, promuove i principi fondamentali e i diritti sul lavoro, cerca di garantire in tutti i Paesi opportunità di lavoro dignitose e spinge per il rafforzamento della protezione sociale e il dialogo sociale sulle questioni inerenti al lavoro.
L’OIL persegue il suo mandato attraverso tre organi principali. Si tratta delle seguenti istituzioni:
- l’Ufficio Internazionale del Lavoro, presieduto dal Direttore Generale;
- la Conferenza Internazionale del Lavoro, un parlamento internazionale che ogni anno riunisce i delegati tripartiti dei paesi membri per discutere e adottate le norme internazionali del lavoro e definire le politiche dell’Organizzazione;
- il Consiglio d’Amministrazione, l’organo esecutivo che si riunisce tre volte all’anno per dare attuazione alle politiche dell’OIL, adottare il programma e il bilancio da presentare alla Conferenza ed eleggere il Direttore Generale.
Si ricorda che una delle più importanti iniziative dell’OIL è stata la Dichiarazione del 1998 sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che propugna l’abolizione del lavoro forzato, la libertà di associazione, la contrattazione collettiva e il divieto di discriminazioni sul lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fonti internazionali del diritto del lavoro