Fondo Nuove Competenze, nuovi chiarimenti sull'accordo collettivo necessario per presentare domanda di accesso ai contributi: può essere sottoscritto anche con un solo sindacato a patto che sia tra i maggiormente rappresentativi e può essere condiviso anche via mail. Dall'ANPAL arrivano nuovi chiarimenti grazie all'aggiornamento delle FAQ, risposte a domande frequenti, pubblicate sul portale il 9 febbraio 2021.
Il Fondo Nuove Competenze prevede l’erogazione di contributi per remunerare ai datori di lavoro il costo del personale, comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, per le ore di frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze.
Per l’accesso alla misura prevista dal Decreto Rilancio è fondamentale aver stipulato entro il 31 dicembre 2020 un accordo collettivo “di rimodulazione dell’orario per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore”.
Non è prevista, infatti, nessuna scadenza per la presentazione della domande, ma al momento sono escluse dal Fondo Nuove Competenze le aziende che non hanno stipulato gli accordi entro la fine dell’anno che si è appena concluso.
Di fatto, quindi, rappresentano la chiave d’accesso alla misura e proprio su questo aspetto l’ANPAL, a cui è affidata la gestione delle risorse, ha fornito nuove indicazioni nell’aggiornamento delle FAQ, domande a risposte frequenti, pubblicato il 9 febbraio 2021 sul portale dell’Agenzia Nazionale Politica Attive del Lavoro.
Fondo Nuove Competenze, valido anche l’accordo collettivo con un solo sindacato
I chiarimenti principali riguardano il numero di organizzazioni sindacali coinvolte nell’accordo collettivo utile per l’accesso al Fondo Nuove Competenze.
Lo spunto per fare luce su questo aspetta arriva dalla risposta a una domanda diretta: un’azienda senza rappresentanze interne può sottoscrivere l’accordo collettivo anche con un solo sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale?
L’ANPAL ribadisce che, in linea generale, bisogna far riferimento ai principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali.
Necessario che gli accordi collettivi siano sottoscritti a livello aziendale o
territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.
Per beneficiare del Fondo Nuove Competenze, fondamentale è l’elemento della rappresentatività:
“Ai fini della presentazione dell’istanza, si precisa che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti con efficacia erga omnes anche da una sola organizzazione sindacale, sempre che essa sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale”.
La responsabilità sul rispetto di questo requisito chiave è dell’azienda e dell’organizzazione sindacale coinvolte.
Fondo Nuove Competenze, condivisione dell’accordo sindacale anche via mail
Un altro chiarimento importante sull’accordo collettivo utile per l’accesso al Fondo Nuove Competenze riguarda, invece, la condivisione dello stesso documento che deve essere, poi, allegato alla domanda al momento della presentazione.
Considerato il periodo di emergenza sanitaria che ancora persiste, è possibile procedere anche utilizzando le email, a patto che “rechino il dominio dell’Organizzazione Sindacale o il dominio dell’azienda con in calce il nome e il ruolo del rappresentante sindacale interno”.
In linea generale, poi, perché l’accordo collettivo apra le porte di accesso al Fondo Nuove Competenze non basta solo che sia stato stipulato entro il 31 dicembre 2020 ma deve prevedere anche i seguenti elementi:
- progetti formativi;
- numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
- numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- se la formazione deve essere erogata dall’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa.
Il testo del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infine, specifica:
“Gli accordi collettivi di cui al comma 1 devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016”.
Tutte le risposte sulla presentazione delle domande pubblicate il 9 febbraio 2021 nel documento messo a disposizione da ANPAL.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo Nuove Competenze, valido anche l’accordo collettivo con un solo sindacato