Fondo Nuove Competenze, domanda ad ANPAL per l'accesso ai contributi: nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvato dalla Corte dei Conti le prime istruzioni da seguire. I datori di lavoro interessati, insieme alla richiesta, devono presentare accordo stipulato e progetto di formazione dei lavoratori. I dettagli su requisiti, soggetti erogatori e documenti da presentare.
Fondo Nuove Competenze, domanda ad ANPAL per l’accesso ai contributi: ad anticipare le prime istruzioni su come accedere e quali requisiti rispettare è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali registrato dalla Corte dei Conti il 22 ottobre 2020.
La misura, prevista dal Decreto Rilancio e confermata dal DL Agosto, ha una dotazione di 730 milioni di euro per il biennio 2020-2021 e offre alle aziende che attivano percorsi di formazione dei lavoratori, fino a un massimo di 250 ore, rimodulando l’orario di lavoro la possibilità di beneficiare di specifici contributi.
Nel testo del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce le regole da seguire per l’accesso al Fondo Nuove Competenze si legge che l’ANPAL, sulla base delle comunicazioni dell’azienda, determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e i relativi contributi previdenziali e assistenziali. Ad erogare le somme, poi, è l’INPS con cadenza trimestrale.
Fondo Nuove Competenze, chi può presentare domanda ad ANPAL per l’accesso ai contributi
Destinatari del Fondo Nuove Competenze sono tutti i datori di lavoro del settore privato, requisito essenziale per presentare domanda è aver stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per “mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del richiamato decreto legge 10 maggio n. 34, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore”.
Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 e devono prevedere i seguenti elementi:
- realizzazione di progetti formativi;
- numero di lavoratori coinvolti nell’intervento;
- numero di ore dell’orario di lavoro, fino a 250, da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
- dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.
Nel testo del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge:
“Gli accordi collettivi di cui al comma 1 devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016”.
Obiettivo degli accordi può anche essere quello di prevedere lo sviluppo di competenze del lavoratore per migliorarne l’occupabilità anche in un’ottica di mobilità e ricollocazione.
Ad erogare i percorsi formativi possono essere diversi soggetti:
- enti accreditati a livello nazionale e regionale;
- altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente svolgono attività di formazione, comprese:
- università statali e non;
- istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- centri per l’istruzione degli adulti, CPIA;
- Istituti Tecnici Superiori, ITS;
- centri di ricerca.
Anche la stessa azienda può svolgere attività di formazione, a patto che risponda ai requisiti richiesti e che sia previsto nell’accordo collettivo.
Fondo Nuove Competenze, domanda ad ANPAL per l’accesso ai contributi: prime istruzioni
I datori di lavoro che hanno stipulato l’accordo per l’acquisizione di nuove competenze devono procedere con la richiesta dei contributi ad ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro a cui spetta la gestione del Fondo Nuove Competenze.
Su termini, modalità di domanda e requisiti, l’ANPAL entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto che attiva la misura prevista dall’articolo 88 del Decreto Rilancio fornisce apposite istruzioni.
Intanto, anticipa il testo approvato dalla Corte di Conti, sicuramente sarà necessario allegare alla domanda i seguenti documenti:
- accordo stipulato;
- progetto per lo sviluppo delle nuove competenze.
Quest’ultimo documento deve contenere i seguenti punti:
- obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- soggetti destinatari;
- soggetto erogatore;
- oneri;
- modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e relativa durata, il periodo può anche andare oltre il 31 dicembre 2020 ma questa è la data da rispettare per l’inizio delle attività.
Inoltre, il linea con gli standard italiani e comunitari sull’innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, il progetto formativo deve mettere in chiaro:
- modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze del lavoratore;
- modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze;
- modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite al termine dei percorsi.
La valutazione delle domande avverrà in ordine cronologico. La domanda per l’accesso dei contributi deve essere presentata ad ANPAL e si hanno a disposizione 90 giorni dalla data di approvazione della richiesta, 120 giorni in caso di partecipazione al Fondo Nuove Competenze di Fondi paritetici interprofessionali, per lo sviluppo delle attività di formazione.
Tutti i dettagli nel testo del Decreto.
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