La Legge di Bilancio 2021 prevede anche una nuova misura di sostegno per le società di agenti in attività finanziaria e di mediazione creditizia, approvato dalla commissione di bilancio attraverso la nuova finanziaria.
La Commissione Bilancio ha approvato un emendamento che prevede la possibilità per alcune tipologie di società operanti nel settore di mediazione creditizia, di accedere a misure di sostegno previamente disciplinate dal Decreto Legge numero 18 del 2020 (cd Decreto Cura Italia) e numero 23 del 2020 (cd Decreto Liquidità).
La Legge di Bilancio 2021 prevede, infatti, la facoltà per le società disciplinate dal TUB, di usufruire di due contributi previsti nei decreti legge sopra menzionati.
Tali misure di sostentamento sono state previste al fine di poter garantire un celere e snello accesso a particolari forme contributive per le società operanti nei settori maggiormente colpiti dal COVID-19.
Legge di Bilancio 2021: contributi anche per le società del settore finanziario ed assicurativo
L’articolo 35-bis aggiunto successivamente al testo della Legge di Bilancio 2021, prevede che alcune tipologie di società operanti nel settore finanziario possano rientrare tra quelle ammesse tra le gli enti garantibili dallo Stato e quindi protagonisti delle misure di sostegno previste dall’art. 56 del DL 18/2020 e dall’art. 13 del DL 23/2020.
I soggetti che il legislatore designa come nuovi destinatari di tali misure sono :
- le società di agenti in attività finanziaria;
- le società di mediazione creditizia;
- le società disciplinate dal testo unico bancario del d.Lgs. n. 385 del 1993.
In particolare per l’ultimo punto, la norma si riferisce alle società che svolgono l’attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni ed aventi come codice ateco il 66.21.00.
I soggetti sopramenzionati potranno accedere entro il 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall’art. 35-bis della Legge di Bilancio 2021
Legge di Bilancio 2021: le misure di sostegno previste dall’articolo 35-bis
Entro il prossimo 30 giugno 2021, i soggetti sopra indicati potranno accedere a due tipologie di misure di sostegno del reddito:
- fondo per il sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19;
- fondo centrale di garanzia PMI.
Il fondo per il sostegno finanziario delle micro, piccole e medie imprese era stato previsto e disciplinato dall’art. 56 del decreto-legge 18/2020, all’interno del quale veniva come di seguito riepilogato, al comma 2
“al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione di particolari misure di sostegno finanziario”
Tali misure non erano altro che una serie di provvedimenti volti alla semplificazione all’accesso al credito ed alla sua fruizione.
In alternativa a tale misura di sostegno, l’art. 35-bis ha previsto l’intervento del fondo centrale di garanzia PMI ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge numero 23 del 2020, il quale illustrava che
“fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di garanzia delle PMI, si applicano le seguenti misure, la garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499”
Preventivamente a tale riforma, il fondo di garanzia altro non era che una “agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee”, attivata sotto forma di garanzia concessa per finanziamenti erogati da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.
Senza che però fosse possibile concederla per l’acquisto di garanzie reali, assicurative o bancarie.
La legge di bilancio 2021 ha riscritto completamente le regole, ammettendo anche queste ultime tipologie di società nella cerchia dei destinatari delle misure di sostegno sopracitate, in questo caso specifico della garanzia dello Stato sulle cifre, relative a finanziamenti da essi eventualmente erogati.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fondo di garanzia per le società finanziarie e di assicurazione nella LdB 2021