Fondo di solidarietà del credito e riliquidazione assegni straordinari: rimborsi per i versamenti non dovuti

Rosy D’Elia - Imposte

Fondo di solidarietà del settore credito ordinario e cooperativo, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sugli assegni straordinari di incentivi all'esodo: alla luce delle ultime novità normative, si procede con i rimborsi in caso di versamenti effettuati ma non dovuti dopo aver ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione. I dettagli nella circolare numero 10 del 5 agosto 2021.

Fondo di solidarietà del credito e riliquidazione assegni straordinari: rimborsi per i versamenti non dovuti

Fondo di solidarietà del settore del credito ordinario e cooperativo, sugli assegni straordinari di incentivi all’esodo arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: si adeguano le procedure alle novità introdotte dal Decreto Sostegni bis, le comunicazioni degli esiti della riliquidazione verranno annullate ed eventualmente inviate nuovamente.

In caso di versamenti non dovuti, poi, i beneficiari riceveranno i rimborsi degli importi pagati.

A fare il quadro della situazione è la circolare numero 10 del 5 agosto 2021.

Fondo di solidarietà del credito e assegni straordinari: novità sulla riliquidazione

Al centro del documento è il Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo, costituito presso l’INPS per assicurare ai lavoratori dei settori non coperti da altri ammortizzatori sociali, una tutela in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Tra gli strumenti messi in campo ci sono anche gli assegni straordinari di incentivi all’esodo per sostenere il reddito del dipendente che interrompe in via anticipata il rapporto di lavoro e spettano fino alla maturazione del diritto alla pensione.

Dal punto di vista fiscale, si applica il regime previsto dall’articolo 19 (ex 17) del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi: “gli assegni straordinari de quibus sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota del TFR”.

Nella circolare numero 10 del 5 agosto 2021 si legge:

Sotto il profilo operativo, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 19 comma 1, del Tuir, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, su tali emolumenti l’Agenzia delle entrate è tenuta “a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media
di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”
.

In questo quadro si inserisce l’articolo 47 bis del Decreto Sostegni bis: con questo intervento normativo, si chiarisce che il rinvio al TUIR per stabilire l’assoggettamento a tassazione separata delle somme erogate nell’ambito del Fondo di solidarietà del settore del credito è limitato alla modalità di calcolo dell’aliquota applicabile per la tassazione separata delle predette erogazioni escludendo, però, che la tassazione sia oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari.

Fondo di solidarietà del credito e riliquidazione assegni straordinari: rimborsi per i versamenti non dovuti

La novità introdotta, quindi, cambia le carte in tavola e spinge l’Agenzia delle Entrate a rivedere le procedure gestite fino a questo momento: nuove comunicazioni e rimborsi in arrivo.

Nei mesi scorsi, infatti, i contribuenti che hanno beneficiato delle prestazioni del 2016 hanno ricevuto la comunicazione degli esiti della riliquidazione con la richiesta di procedere con i versamenti delle somme dovute.

Nella circolare numero 10/2021 si legge:

“In recepimento di tale disposizione, l’Agenzia provvederà immediatamente ad adeguare le proprie procedure alla nuova normativa. In particolare, gli uffici periferici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati”.

Nel caso in cui siano dovuti eventuali altri importi relativi ad altre prestazioni, gli interessati riceveranno una nuova comunicazione degli esiti di riliquidazione con le somme da versare.

Chi, invece, ha versato delle somme che, alla luce delle novità normative, si rivelano non dovute riceverà dall’Agenzia delle Entrate i rimborsi dei pagamenti.

Tutti i dettagli nel testo integrale della circolare numero 10 del 5 agosto 2021.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 10 del 5 agosto 2021
Trattamento fiscale degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo -
Articolo 47-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni bis”).

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