Ferie non godute 2015: pagamento entro il 21 agosto 2017 per i datori di lavoro, i quali dovranno versare i contributi Inps maggiorati per le ferie maturate nel 2015 e non fruite entro il 30 giugno.
Ferie non godute 2015: entro il 21 agosto 2017 i datori di lavoro dovranno versare i contributi Inps maggiorati per le ferie non fruite entro il 30 giugno 2017.
Come noto, la legge in Italia vieta il pagamento delle ferie non godute dal lavoratore. Le ferie del 2015 che non sono state fruite dal lavoratore entro il 30 giugno 2017 non possono essere monetizzate ma al datore di lavoro spetta in ogni caso un versamento aggiuntivo sui contributi previdenziali.
Come noto, il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie pari a quattro settimane all’anno e che tale periodo non può essere sostitutivo dall’indennità per ferie non godute, fatta eccezione dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno a disposizione un anno e 18 mesi per richiedere le ferie e, nel dettaglio, due settimane devono essere di norma fruite nell’anno di maturazione e i restanti giorni di ferie possono essere goduti entro 18 mesi, ovvero entro il 30 giugno di ciascun anno. La scadenza di 18 mesi è prorogata in caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, ad esempio in caso di maternità o malattia.
Per le ferie maturate nel 2015 e non godute entro il 30 giugno 2017 scatta ora l’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi Inps maggiorati in relazione all’imponibile previdenziale dovuto sulla retribuzione del mese di luglio 2017. Di seguito tutte le istruzioni utili per calcolo e versamento.
Ferie non godute: contributi Inps entro il 21 agosto 2017
Le ferie maturate nel 2015 e non godute entro il 30 giugno 2017 non possono in alcun caso essere monetizzate: la legge vieta di retribuire le ferie, eccetto che nei casi di conclusione del rapporto di lavoro, quando spetta al lavoratore un’indennità sostitutiva.
Per i dipendenti che entro lo scorso 30 giugno non hanno fruito dei giorni di ferie non richiesti per l’anno 2015, i datori di lavoro sono chiamati alla cassa entro il prossimo 21 agosto 2017, giorno in cui è prevista la scadenza per il versamento dei contributi Inps dovuti sulle retribuzioni del mese di luglio 2017.
Per non incorrere in sanzioni, all’imponibile previdenziale dovuto bisognerà aggiungere l’importo dei contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute. Il versamento dei contributi Inps, che di solito è fissato al 16 del mese successivo, slitta al 21 agosto per effetto della sospensione dei termini fiscali, così come previsto inoltre per tutte le scadenze fiscali durante il periodo feriale.
I datori di lavoro che omettono di versare i contributi Inps sulle ferie non godute del 2015 sono sottoposti a sanzione che va dai 100 ai 600 euro, e fino a 4.500 euro se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori o se verificata per almeno 4 anni. Si ricorda che anche le violazioni al divieto di monetizzare le ferie saranno punite con le medesime sanzioni pecuniarie.
Contributi ferie non godute 2015: istruzioni per il calcolo
Il versamento dei contributi per le ferie non godute 2015 dovrà essere effettuato con calcolo nel cedolino paga del mese di luglio 2017.
Alla retribuzione imponibile bisognerà aggiungere l’importo spettante per le ferie non godute, anche se tale somma non è erogata in busta paga al lavoratore. L’importo verrà dunque assoggettato a contribuzione.
Il lavoratore potrà in seguito fruire delle ferie non godute del 2015, che restano un diritto irrinunciabile e non monetizzabile anche dopo la scadenza del 30 giugno 2017. In questo caso, sia datore di lavoro che lavoratore recupereranno i contributi versati in precedenza e il compenso a fini pensionistici dovrà essere portato in diminuzione dell’imponibile annuo.
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