Scadenze fiscali agosto 2017: ecco le date dei nuovi termini entro cui effettuare i versamenti Irpef, Irap e Ires e il calendario completo degli adempimenti del mese in relazione alla sospensione feriale dei termini.
Le scadenze fiscali del mese di agosto 2017 seguono le regole previste nel periodo della sospensione feriale dei termini che, oltre ad avere effetti in materia processuale, cambia adempimenti e calendario fiscale del mese.
Per effetto della sospensione feriale dei termini slitta al 21 agosto 2017 la scadenza per gli adempimenti periodici Iva e Inps a carico dei sostituti d’imposta ed entro la stessa data dovranno essere effettuati i versamenti Irpef, Ires e Irap.
Si tratta della cosiddetta “sospensione di Ferragosto” che rinvia gli adempimenti fiscali previsti in calendario tra il 1° e il 20 agosto 2017. La sospensione feriale dei termini inoltre modifica anche le scadenze processuali nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto: vengono perciò allungati, o meglio dire rimandati, i termini per il deposito di atti e documenti.
La sospensione feriale dei termini riguarda anche alcuni importanti adempimenti di carattere fiscale e, come comunicato dall’Agenzia delle Entrate nelle scorse settimane, viene rimandato al 16 ottobre il termine per rispondere alle segnalazioni In.Te.Sa. per omesse o tardive dichiarazioni.
Nonostante ciò nulla cambia per le scadenze fiscali di agosto in relazione agli adempimenti periodici e si ricorda che a seguito della proroga per il versamento delle imposte Irpef, Irap e Ires bisognerà segnare in rosso sul calendario la scadenza del 21 agosto 2017.
Ecco tutte le scadenze fiscali previste per il mese di agosto 2017, tra sospensione feriale dei termini e versamenti delle imposte sui redditi 2017.
Scadenze fiscali 21 agosto 2017: adempimenti periodici Iva, Inps e Irpef
Un calendario molto più leggero rispetto a quello degli scorsi mesi, grazie alla sospensione feriale dei termini, che si apre con gli adempimenti periodici per i sostituti d’imposta.
Entro la scadenza del 21 agosto 2017 dovranno essere effettuati dai sostituti d’imposta i seguenti adempimenti fiscali:
- versamento Irpef delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dai sostituti d’imposta su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di luglio 2017 comprensive di addizionali comunali e regionali;
- redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio 2017, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente . Il codice tributo da utilizzare è 1040 con periodo di competenza 07/2017.
Con lo stesso modello F24 i sostituti d’imposta possono pagare anche i contributi Inps dovuti in relazione alle retribuzioni del mese di febbraio 2017.
La scadenza del 21 agosto 2017 comprende anche il versamento Iva del mese di luglio 2017 per i contribuenti Iva mensili. In questo caso è necessario utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo 6007 nella sezione Erario.
Scadenze fiscali 21 agosto 2017: versamento imposte sui redditi dopo la proroga ufficiale del MEF
Il 21 agosto è fissata la scadenza per il versamento delle imposte sui redditi dovute da titolari di reddito d’impresa, professionisti e autonomi dopo la proroga ufficializzata dal MEF con il decreto del 20 luglio 2017 e successivo comunicato stampa del 26 luglio.
Entro la scadenza del 21 agosto 2017 bisognerà versare saldo e acconto delle imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,40% in unica soluzione o a rate.
La stessa scadenza vale anche per le imposte collegate alla dichiarazione dei redditi 2017: tra cui saldo Iva e contributi Inps a titolo di esempio.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza tra i versamenti in scadenza il 21 agosto 2017 in relazione alle imposte sui redditi Irpef, Ires e Irap:
Scadenza versamenti Irpef 21 agosto 2017
- Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Versamento Irpef primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Saldo 2016 e primo acconto 2017 anche per l’imposta sostitutiva dell’Irpef cui sono soggetti i contribuenti titolari di partita IVA nel regime dei minimi e nel regime forfettario.
Scadenza versamenti Ires 21 agosto 2017
- Soggetti Ires: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Società «di comodo»: versamento della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Scadenza versamenti Irap 21 agost 2017
- IRAP: versamento primo acconto 2017 e saldo 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti Ires: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’Irap con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- Adeguamento alle risultanze degli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Scadenze fiscali 25 agosto 2017: Intrastat contribuenti mensili
L’ultima scadenza fiscale del mese è il 25 agosto 2017, giorno entro cui dovranno essere inviati gli elenchi riepilogativi Intrastat, Intra-1 e Intra-2.
Entro la scadenza del 25 agosto 2017 i contribuenti che effettuano cessioni o prestazioni di servizi intracomunitari dovranno trasmettere:
- cessioni o prestazioni di servizi intracomunitari del mese di luglio per i contribuenti con obbligo mensile (ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per più di 50.000 euro annui);
- cessioni o prestazioni di servizi intracomunitari del secondo trimestre 2017 (aprile, maggio e giugno) per i contribuenti con obbligo trimestrale (ovvero quelli che effettuano cessioni e/o acquisti intra UE per meno di 50.000 euro annui).
Le modalità di presentazione del modello Intrastat sono le seguenti:
- in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il sistema telematico doganale E.D.I.;
- all’Agenzia delle Entrate mediante invio telematico.
Per una guida completa si consiglia la lettura dell’approfondimento dedicato al modello Intrastat.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenze fiscali agosto 2017: proroga versamenti Irpef, Ires e Irap