Fattura elettronica anche se preceduta da scontrino: a chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 7 del 16 gennaio 2019.
Fattura elettronica anche qualora sia preceduta da scontrino: chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 7 pubblicata il 16 gennaio 2019.
L’Agenzia delle Entrate risponde negativamente ad un contribuente, verosimilmente commerciante al minuto, che sosteneva di poter emettere fattura con scontrino non elettronica al fine di evitare la duplicazione dell’IVA sulla specifica vendita certificata sia da fattura che dal rilascio al cliente dello scontrino.
L’obbligo di fatturazione elettronica, salvo che per i soggetti esonerati, si applica anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati al rilascio della fattura, qualora non richiesta dal cliente.
Qualora fosse richiesta, invece, l’Agenzia delle Entrate ricorda che sarà necessario comunicare il precedente rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale in sede di compilazione della fattura elettronica, indicando nel file da trasmettere al SdI lo specifico riferimento al documento precedentemente rilasciato al cliente.
Fattura preceduta da scontrino: obbligo di invio in formato elettronico
Per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate, l’articolo 22 del decreto IVA prevede che l’’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In assenza di fattura, per la certificazione dei corrispettivi sarà necessario il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino e, qualora emessi all’atto della consegna o al pagamento del corrispettivo, possono essere utilizzati ai fini dell’osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» (articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 696 del 1996).
Esordisce così l’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello che fornisce ulteriori chiarimenti in merito all’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni tra privati e verso i consumatori finali, e richiama a precedenti chiarimenti ancora oggi validi con l’avvio del nuovo obbligo in vigore dal 1° gennaio 2019.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 7 del 16 gennaio 2019
- Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fatture precedute da scontrino
Fattura elettronica con le stesse regole della fattura cartacea
L’Agenzia delle Entrate richiama la circolare ministeriale n. 97 del 4 aprile 1997, all’interno della quale era stato chiarito che:
- avendo la fattura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto IVA funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, “è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972”;
- l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari innanzi menzionati, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata. Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, già previsto con la circolare ministeriale n. 249/E dell’11 ottobre 1996, l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, vanno scorporati dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
Precisazioni non superate con l’avvento dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019. Pur nel limite della compatibilità con gli elementi che caratterizzano la nuova e-fattura, la nuova disciplina non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria e pertanto continuano ad applicarsi regole e chiarimenti precedenti riferiti, in generale, alla fatturazione.
Fatture precedute da scontrino, regole di compilazione specifiche
Tornando al cuore della questione, in chiusura l’Agenzia delle Entrate richiama alle regole specifiche per la compilazione del file fattura elettronica in caso di precedente emissione di scontrino o ricevuta.
Nel blocco informativo “AltriDatiGestionali” dovranno essere indicate le specifiche informazioni, come l’identificativo alfanumerico dello scontrino da indicare nel campo RiferimentoTesto. Regole tutte racchiuse nelle specifiche tecniche pubblicate lo scorso 30 aprile con i successivi aggiornamenti messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Quindi, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, anche la fattura con scontrino citata dal contribuente istante non potrà più avere formato analogico. L’addio alla carta è omnibus.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura preceduta da scontrino: obbligo di invio in formato elettronico