La sola fattura non prova l’inerenza del costo

Deducibilità di un costo dal reddito imponibile: non solo l'esistenza deve essere dimostrata dal contribuente, ma anche l'inerenza. Requisito che non può essere dimostrato con la semplice produzione di documenti di spesa. Lo afferma la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 12380 dell'11 maggio 2021.

La sola fattura non prova l'inerenza del costo

Ai fini della deducibilità di un costo dal reddito imponibile il contribuente ha l’onere di dimostrarne non solo l’esistenza ma anche l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.

La semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa e pertanto non consente da sola di superare l’onere probatorio.

Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 12380 depositata l’11 maggio 2021.

La sentenza – Con avviso di accertamento l’amministrazione finanziaria contestava ad una società l’indebita deduzione di costi per spese legali e di commercialista per difetto del principio di inerenza.

Avverso l’atto de qua proponeva ricorso la società, accolto dai giudici di prime cure con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento.

La sentenza veniva poi confermata in sede di appello in merito ai costi de qua.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione lamentando, per quanto di interesse, violazione dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 per avere i giudici della CTR confermato l’annullamento della ripresa a tassazione dei costi per spese legali e di commercialista sulla sola base della produzione delle fatture emesse dai professionisti, senza alcuna verifica del requisito dell’inerenza dei suddetti costi e del fatto che l’onere della prova grava sul contribuente.

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso e ha proceduto a cassare con rinvio la sentenza di secondo grado impugnata.

Il tema al centro della controversia attiene la corretta interpretazione del principio contenuto nell’art. 109 del TUIR secondo cui le spese e gli altri componenti negativi di reddito “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

Il ragionamento dei giudici di cassazione parte dal confutare l’affermazione contenuta nella sentenza d’appello impugnata, per cui il costo è stato ritenuto deducibili a fronte della sola produzione delle relative fatture dandone, evidentemente, per implicita l’inerenza.

A riguardo la Corte ha ribadito che grava sul contribuente l’onere di provare e documentare non solo l’imponibile maturato, e dunque l’esistenza e la natura del costo, nonché i relativi fatti giustificativi, ma anche la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto d’impresa.

In base a questo principio, con la produzione delle fatture è stata provata l’esistenza e la natura del costo, nonché il suo importo, ma non certo la correlazione del costo con l’attività di impresa.

Infatti, in tema di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, la semplice produzione di documenti di spesa non prova, di per sé, la sussistenza del requisito della inerenza all’attività di impresa.

Affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l’esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l’inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa.

Per provare tale ultimo requisito, non è sufficiente, poi, che la spesa sia stata dall’imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l’importo, la ragione della stessa. Se quindi il contribuente non riesce ad ottemperare correttamente a tale onere probatorio il costo non può ritenersi deducibile per difetto d’inerenza.

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