Fattura elettronica: istruzioni per il conferimento della delega agli intermediari pubblicate dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 13 giugno 2018.
Fattura elettronica: istruzioni per il conferimento delle delega agli intermediari in chiaro, grazie alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018.
La delega ai servizi di fatturazione elettronica potrà avere durata massima di quattro anni in caso di mancata indicazione da parte del contribuente.
In merito alle modalità di conferimento, sarà possibile utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline oppure presentare l’apposito modulo presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Si potranno delegare anche più intermediari all’utilizzo di tutti i servizi connessi al processo di e-fattura e, così come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sarà possibile conferire anche deleghe separate per l’uso dei diversi servizi.
Mancano ormai pochi giorni all’avvio della fatturazione elettronica che dal 1° luglio 2018, salvo proroga, diventerà obbligatoria per le cessioni di carburante e modificherà le regole per beneficiare delle agevolazioni su benzina e gasolio per i titolari di partita IVA. L’obbligo generalizzato per tutte le operazioni tra privati sarà invece introdotto a partire dal 1° gennaio 2019.
Fattura elettronica: istruzioni conferimento delega a intermediari
I servizi di fattura elettronica potranno essere utilizzati anche dagli intermediari delegati.
Le istruzioni contenute nel provvedimento del 13 giugno 2018 prevedono la possibilità per il contribuente di delegare anche più intermediari, i quali potranno essere abilitati all’utilizzo di tutti i servizi di fatturazione elettronica ovvero soltanto ad alcuni di essi.
Potrà essere conferita la delega, da parte di ciascun contribuente, per l’utilizzo dei servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o loro duplicati ovvero per quelli di registrazione dell’indirizzo telematico indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
I soggetti delegabili ai quali sarà possibile conferire l’autorizzazione all’uso dei servizi di fatturazione elettronica sono esclusivamente quelli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. A titolo di esempio, quindi, si tratta di consulenti del lavoro, commercialisti o ragionieri ma anche CAF.
Resta, infine, sempre valida la possibilità di delegare qualunque soggetto, anche diverso dagli intermediari sopra elencati, all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia per predisporre e trasmettere tramite SdI fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica, nonché per gestire il servizio di conservazione, offerto dall’Agenzia, di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI; anche ai delegati a questo servizio è consentito di generare il QR-Code
Si allega di seguito il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 13 giugno 2018:
- Agenzia delle Entrate - provvedimento del 13 giugno 2018
- Istruzioni conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, durata e intermediari abilitati
Fattura elettronica: modalità di conferimento delle deleghe
L’Agenzia delle Entrate al punto 5 del provvedimento del 13 giugno 2018 fornisce le istruzioni su come delegare gli intermediari:
“la delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica dovrà essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente, direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili, all’interno della propria area riservata, agli utenti Entratel/Fisconline, ovvero presentando l’apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.”
Ciascun soggetto delegante potrà consultare l’elenco delle deleghe conferite all’interno della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Durata delega fattura elettronica e modalità di revoca
Si potrà scegliere per quanto tempo conferire la delega all’intermediario; in caso di mancata indicazione da parte del soggetto delegante, la durata massima sarà pari a 4 anni.
In ogni caso e per ciascuna delle deleghe conferite sarà possibile revocare l’autorizzazione all’uso dei servizi di fattura elettronica nelle stesse modalità previste per il conferimento delle stesse (punto 5 del provvedimento).
Fattura elettronica: quali servizi possono essere delegati agli intermediari
Ritornando sui servizi delegabili, in merito alla consultazione delle fatture elettroniche gli intermediari potranno utilizzare le seguenti funzionalità:
- ricercare, consultare e acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il SdI; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante;
- consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per conto del soggetto delegante;
- consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
- indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
La delega al servizio di registrazione dell’indirizzo telematico consente invece di:
- indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.
Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il conferimento delle delega in merito ai servizi di consultazione e acquisizione delle fattura elettroniche o dei loro duplicati informativi, potrà essere effettuato anche separatamente.
Si potrà, pertanto, indicare uno o più intermediari per l’uso dei servizi di registrazione dell’indirizzo telematico, così come per la consultazione dei dati relativi a spesometro, fatture elettroniche nonché prospetti di liquidazione IVA e dati delle fatture emesse e ricevute.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica: istruzioni conferimento delega a intermediari