Fattura elettronica: nuova circolare n. 13/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2018. I chiarimenti forniti riguardano le novità per il settore carburanti ed è confermato che non si applicano sanzioni in caso di lievi ritardi.
Fattura elettronica, nuovi chiarimenti con la circolare n. 13/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2018.
Tra questi spiccano le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in merito alle sanzioni in caso di lieve ritardo nell’invio delle e-fatture allo SdI e le regole relative al settore carburanti, anche a fronte della proroga dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica rivolta, tuttavia, soltanto alle cessioni di benzina e gasolio presso gli impianti di distribuzione stradale.
Per non farsi trovare impreparata, accanto alla circolare n. 13/E, sempre l’Agenzia delle Entrate in collaborazione con il partner tecnologico Sogei ha messo a disposizione un’App ed un software gratuito per la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche.
Tutto pronto, insomma, sia per i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 in quanto non inclusi nella proroga stabilita dal DL n. 78 del 28 giugno 2018, che per coloro che, pur non obbligati, decideranno di adottare il nuovo regole di fatturazione in via opzionale.
Fattura elettronica, circolare n. 13/E del 2 luglio 2018: i chiarimenti delle Entrate
Prima di analizzare quelli che sono i chiarimenti più importanti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si riporta di seguito la circolare n. 13/E pubblicata il 2 luglio 2018, nonché il testo da scaricare del comunicato stampa riassuntivo dei contenuti della stessa.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 13/E del 2 luglio 2018
- Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
- Fattura elettronica, comunicato stampa dele 2 luglio 2018
- I nuovi chiarimenti del Fisco. Nessuna sanzione per il minimo ritardo nell’invio
Fattura elettronica, nessuna sanzione in caso di lieve ritardo nell’invio
Uno dei primi importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E riguarda le regole in merito al termine ultimo di trasmissione delle fatture elettroniche al SdI.
In primo luogo e per chiarire quali sono le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la fatturazione elettronica non deroga alle regole generali relative al termine di emissione dei documenti (ex articolo 21, comma 4 del DPR n. 633/1972).
Pertanto, l’Agenzia chiarisce che l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante, in considerazione del processo necessario per la trasmissione e la creazione del documento e non è improbabile che “un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda entro le 24 ore del medesimo giorno”.
Il termine di emissione della fattura inviata allo SdI sarà la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali”. Tuttavia, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, in fase di avvio della fattura elettronica non saranno applicate sanzioni in caso di lievi ritardi che non pregiudichino la liquidazione dell’IVA.
A ben vedere, quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto è soltanto la conferma dell’applicazione di una norma previgente, ampiamente analizzata in un precedente articolo.
In tal senso, sulle sanzioni per tardiva emissione della fattura il riferimento di prassi è la circolare del Dipartimento delle Finanze n. 180 del 10 luglio 1998, all’interno della quale al punto 2 contenuto a pagina 27 è stabilito che:
“Dal testo dell’art. 13 (del Decreto Legislativo 472/1997, n.d.R.) è possibile enucleare almeno tre tipologie di ravvedimento, a seconda che lo stesso si perfezioni - entro le soglie temporali previste - con la semplice rimozione formale della violazione commessa o se ai fini della regolarizzazione, sia anche necessario il pagamento (contestuale o meno) della sanzione ridotta, del tributo dovuto e dei relativi interessi moratori.
Più esattamente, la prima tipologia è quella prevista dal comma 4 e riguarda gli errori e le omissioni che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo. Il ravvedimento relativo a tali infrazioni esclude l’applicazione delle previste sanzioni se la regolarizzazione interviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore. Esso si sostanzia, quindi, nel solo adempimento tardivo dell’obbligo imposto.
Rientrano nella suddetta tipologia tutte le violazioni formali (particolarmente numerose in certi settori impositivi, come quello dell’I.V.A.), nonché talune violazioni di natura potenzialmente sostanziale, a condizione che le stesse, nel caso concreto, non abbiano inciso sulla determinazione e sul versamento dell’imposta. Si pensi, nel campo dell’I.V.A., ad una fattura afferente un’operazione imponibile emessa o annotata con un ritardo talmente esiguo da consentire ugualmente la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza.”
Scarto, registrazione e conservazione fattura elettronica
La circolare chiarisce inoltre che in caso di scarto della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio, sarà possibile effettuare un nuovo invio entro cinque giorni dalla data di notifica del mancato compimento dell’operazione.
La fattura elettronica relativa al file scartato dovrà essere inviata indicando data e numero del documento originario, ovvero un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
In merito alla registrazione e alle regole di conservazione della fattura elettronica, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ricorda che restano validi gli obblighi e gli adempimenti previsti dal DPR 633/1972, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi:
“Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.”
Infine, in merito alla conservazione delle fatture elettroniche, viene chiarito che il formato da utilizzare non sarà soltanto l’XML, ma anche uno di quelli previsti dal decreto di attuazione del CAD (PDF, Jpg o Txt).
Fattura elettronica carburanti e subappalti PA obbligatoria dal 1° luglio 2018 per gli “esclusi” dalla proroga
Già un apertura della circolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la proroga della fattura elettronica al 1° gennaio 2019, introdotta con il decreto n. 79 del 28 giugno 2018, riguarda esclusivamente le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale.
Negli altri casi, così come per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici, la fattura elettronica è obbligatoria a partire dal 1° luglio 2018.
Alla luce di una proroga che ha letteralmente mandato nel caos contribuenti ed imprese, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di emissione della fattura elettronica tramite SdI è rivolto esclusivamente a chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente.
Sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.
Per quel che concerne la fattura elettronica carburanti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che fatto salvo il rinvio al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante effettuate dagli impianti stradali di distribuzione, vanno documentate con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, ossia impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada.
Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fattura elettronica, nuova circolare delle Entrate: sanzioni e carburanti tra i chiarimenti