Esonero contributivo per l'assunzione di donne nel 2021: la Legge di Bilancio ha richiamato la misura già prevista dalla Legge Fornero modificando l'importo dell'esonero contributivo, ma lasciando inalterati i requisiti soggettivi per accedere all'agevolazione. Questo è uno degli aspetti analizzati dall'approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 19 gennaio 2021.
Esonero contributivo per assunzione di donne nel 2021: l’agevolazione è prevista dall’ultima Legge di Bilancio che richiama la disciplina contenuta nella Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Legge Fornero), mantenendo inalterati i requisiti soggettivi richiesti.
La manovra 2021, infatti, ha previsto in via sperimentale per il biennio 2021- 2022, lo sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro che assumono donne nel rispetto di determinate condizioni.
L’agevolazione richiama espressamente la Legge Fornero che già contempla, per chi assume donne con specifici requisiti, lo sgravio degli oneri contributivi fino al 50%, requisiti che, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, sono rimasti gli stessi.
Questo è uno degli aspetti analizzati dall’approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro pubblicato il 19 gennaio del 2021.
Esonero contributivo per assunzioni donne nel 2021: i requisiti soggettivi
Lo sgravio contributivo è stato ripreso dalla Legge di Bilancio 2021 dall’articolo 1, commi 16-19 che ha, essenzialmente, richiamato la vecchia disciplina e apportato alcune modifiche in ordine soprattutto all’importo e ai contratti di lavoro la cui stipula ammette il beneficio.
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I requisiti soggettivi delle donne assunte per l’esonero totale rimangono invariati rispetto a quelli già individuati dalla Legge Fornero, ossia quelli previsti dall’articolo 4, comma 11, della Legge:
- Donne che abbiano compiuto almeno 50 anni e che non lavorino da oltre dodici mesi, a prescindere da dove siano residenti.
- Donne di qualsiasi età che sono prive di impiego da almeno sei mesi e che abbiano svolto una professione in cui è presente una forte disparità occupazionale di genere (per il 2021 queste occupazioni sono individuate dal Decreto Ministeriale del 16 ottobre 2020;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
- Donne di qualsiasi età, prive di un impiego da almeno sei mesi e che siano residenti nei territori per cui sono stati stanziati i fondi strutturali dell’Unione Europea.
Con riguardo a quest’ultima categoria, le aree di riferimento sono quelle individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea che comprende, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna ed altre zone.
Le donne residenti in queste aree, peraltro, non devono aver avuto un impiego “regolarmente retribuito”.
Un rapporto di lavoro non regolarmente retribuito si concretizza, fra l’altro, in due casi:
- un rapporto di lavoro subordinato della durata inferiore ai sei mesi;
- un lavoro in forma autonoma o parasubordinata per cui si è percepito un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale lordo, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Esonero contributivo per l’assunzione di donne: le modifiche introdotte dalle Legge di Bilancio 2021
La legge di Bilancio ha previsto che l’esonero al 100% si applica ai contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato nello stesso periodo.
I datori di lavoro che stipulano contratti a tempo determinato, dunque, potranno solo fruire dell’agevolazione al 50% prevista dalla Legge Fornero che rimane comunque valida.
Infine, si ricorda che l’importo massimo previsto dalla Manovra è pari a 6.000 euro annui.
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