Non spetta l'esenzione canone Rai all'anziano che, seppur possieda tutti i requisiti, è convivente con la badante titolare di reddito proprio. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 242 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2019.
Canone Rai senza esenzione per gli anziani che convivono con la propria badante. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 242 del 15 luglio 2019 fornisce chiarimenti in merito con un’interpretazione della norma senza possibilità di deroghe.
L’interpello è presentato da un’anziana in possesso di tutti i requisiti di età e reddito per poter fruire dell’esenzione dal pagamento del canone Rai, tranne uno: quello di non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge o dall’unito civilmente.
L’esenzione canone Rai per gli anziani non spetta quindi nel caso di badante convivente che, ai fini del riconoscimento del diritto all’esonero, è considerata come “altro soggetto titolare di reddito proprio”.
Canone Rai anziani: niente esenzione con la badante convivente
Il caso oggetto dell’interpello n. 242 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2019 è quello di un’anziana beneficiaria dell’esenzione dal pagamento del canone Rai, titolare di reddito annuo inferiore al limite previsto e convivente con un soggetto non appartenente al proprio nucleo familiare.
La convivenza con la badante e l’esonero dal pagamento del canone Rai sono però due condizioni non compatibili. L’Agenzia delle Entrate con la risposta in oggetto richiama a quanto previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal decreto ministeriale MEF e MISE del 16 febbraio 2018.
- Agenzia delle Entrate - risposta n. 242 del 15 luglio 2019
- Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Canone Rai. Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Gli anziani di età pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore ad 8.000 euro annui, senza conviventi, non pagano i 90 euro di canone per l’abbonamento TV in relazione all’apparecchio televisivo ubicato nella propria abitazione di residenza.
L’esenzione è subordinata alla presentazione da parte del soggetto interessato di una dichiarazione sostitutiva, da inviare all’Agenzia delle Entrate, nella quale si attesa il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere ripresentata nel caso di variazione delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione, come nel caso di convivenza con soggetti diversi dal coniuge, titolari di redditi propri. Rientra tra questi anche la badante convivente.
La badante convivente fa perdere l’esenzione canone Rai
Per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone Rai, è necessario soddisfare congiuntamente i seguenti requisiti:
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno);
- non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;
- possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge – o del soggetto unito civilmente – non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 ( (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all’anno 2018).
L’Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti sul caso di convivenza con soggetti diversi dal coniuge con la circolare n. 46 del 20 settembre 2010, nella quale viene specificato che il soggetto che richiede l’esenzione non deve convivere con soggetti diversi dalla moglie o dal marito titolari di reddito proprio.
Nel caso specifico, la contribuente che intende beneficiare dell’esenzione convive con la persona addetta alla sua assistenza, la quale percepisce una retribuzione, ed è pertanto, titolare di un reddito proprio.
Una condizione che, per l’Agenzia delle Entrate, comporta il venir meno del diritto all’esenzione.
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