Riforma sull'equo compenso: il 13 ottobre 2021 è arrivato il via libera della Camera sul DDL che punta a rafforzare la tutela dei professionisti nei confronti delle imprese considerate contraenti forti. Ecco cosa prevede il testo ora trasmesso al Senato per l’approvazione definitiva.
Riforma equo compenso professionisti: arrivato il via libera della Camera per il Disegno di Legge che punta a modificare la disciplina dei rapporti professionali con oggetto la prestazione d’opera intellettuale.
Quest’estate, l’8 luglio, si era svolta la discussione generale in Assemblea e il 13 ottobre il testo è stato approvato.
La proposta di legge n. 3179, che va a sostituire quelle precedenti avanzate sul medesimo argomento, mette in campo rilevanti elementi innovativi, come l’estensione della platea dei professionisti a cui applicare i parametri prescritti e il rafforzamento della tutela nei confronti delle imprese ritenute contraenti “forti”.
Nella formulazione attuale, infatti, il DDL andrebbe ad estendere la garanzia dell’equo compenso non più ai soli professionisti iscritti agli ordini ma anche a tutti coloro che svolgono professioni non ordinistiche.
Di seguito un quadro sulle modifiche che potrebbero vedere la luce e che, secondo i promotori, dovrebbero finalmente rendere effettivo il principio sancito dall’articolo 2233 del Codice Civile in base al quale il compenso corrisposto dall’impresa committente al professionista deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
Riforma equo compenso professionisti: arriva il via libera della Camera, cosa prevede il DDL in via definizione
Il disegno di legge sull’equo compenso approvato dal primo ramo del Parlamento il 13 ottobre si compone di 12 articoli che intervengono sulla disciplina in materia di prestazioni professionali in favore di imprese e, tra le modifiche più rilevanti, estendono l’ambito soggettivo della garanzia.
Le regole aggiornate sulla tutela del professionista, in base alle novità, si dovrebbero applicare anche ai professionisti non organizzati in ordini e collegi individuati dall’art.1, comma 2, della Legge del 14/01/2013 n. 4.
Per quanto riguarda i rapporti professionali, poi, lo schema normativo dovrebbe riferirsi a quelli regolati da qualsiasi tipologia di convenzione, preparatoria o definitiva, a patto che sia vincolante per il professionista e che abbia ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali prestate in favore di committenti.
In particolare, si tratta di soggetti che, nei fatti, detengono una posizione di vantaggio nel rapporto contrattuale e che la norma individuerebbe nei seguenti soggetti:
- tutte le imprese bancarie e assicurative comprese le loro controllate e loro mandatarie;
- imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico rispettino alternativamente le seguenti condizioni:
- abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori, dai 60 previsti dalla disciplina attuale;
- abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
- enti della pubblica amministrazione, comprese le società a partecipazione pubblica, e agenti della riscossione.
Equo compenso: la nullità delle clausole contrattuali contrarie alla disciplina
Oltre a definire i contorni della platea dei destinatari, la proposta di legge sull’equo compenso andrebbe a riformare anche il merito della disciplina aggiungendo ben nove commi ai tre di cui si compone il citato articolo 2233 del Codice Civile.
La norma, così riformulata, andrebbe a stabilire la nullità delle clausole che prevedano un compenso al di sotto dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali o che diano vita ad un qualsivoglia squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionista e impresa.
Nell’accordo non possono essere inseriti i seguenti punti:
- il divieto per il professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione (quindi il professionista potrà chiedere acconti a fronte della prestazione);
- l’imposizione per il professionista di anticipazione delle spese;
- ogni regola che attribuisca al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
Sarà comunque il giudice, poi, a rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente a condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.
Secondo quanto stabilito dalla norma in via di definizione, poi, si considerano nulle le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, che prevedano in favore del cliente le seguenti facoltà:
- di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito.
Al netto di tutte queste considerazioni, tuttavia, si ricorda che il DDL risulta ancora in via di approvazione e che la sola discussione alla Camera si è appena conclusa.
Il testo dovrà, poi, essere discusso e approvato anche in Senato e solo allora si potrà avere certezza sulle modifiche alla disciplina dell’equo compenso.
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