Ecobonus, con la risposta all'interpello 432 del 2 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate apre alla possibilità di cedere il credito di imposta relativo alla detrazione dal professionista in regime forfettario al proprio genitore che ha sostenuto le spese per gli interventi. Il decreto Rilancio supera i limiti precedenti.
Ecobonus, il professionista in regime forfettario ha la possibilità di cedere il credito di imposta al genitore che ha sostenuto le spese per gli interventi.
Il via libera arriva dalla risposta all’interpello 432 del 2 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione è possibile grazie al decreto Rilancio: la cessione di un credito di imposta, al posto della fruizione diretta dello sconto, supera le limitazioni previste all’individuazione dei possibili cessionari.
La ratio della norma, infatti, prevede la cessione per incentivare la realizzazione di interventi finalizzati alla efficienza energetica con meccanismi alternativi alla fruizione diretta.
Ecobonus: il professionista in regime forfettario può cedere il credito di imposta al proprio genitore
Il professionista in regime forfettario può cedere un credito di imposta corrispondente alla detrazione dell’ecobonus al proprio genitore che ha sostenuto le spese per i lavori finalizzati all’efficienza energetica.
Lo spiega la risposta all’interpello 432 del 2 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 432 del 2 ottobre 2020
- Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari (cd. eco bonus - Art. 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - Contribuente in «regime forfetario».
Il caso concreto presentato all’Amministrazione finanziaria è quello di un professionista, che applica il regime forfettario e quindi è obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva, che intende utilizzare la cessione del credito di imposta dell’ecobonus in favore del proprio genitore.
Sposando la soluzione dell’istante, l’Agenzia delle Entrate accorda tale possibilità e riepiloga il quadro normativo di riferimento.
L’agevolazione in questione è quella prevista dall’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che al comma 2.1 prevede una detrazione dall’imposta lorda del 50% nel limite di 60.000 euro, per gli interventi di acquisto di finestre ed infissi a partire dal 1° gennaio 2018.
La detrazione è suddivisa in 10 quote annuali dello stesso importo, a partire dall’anno di sostenimento delle spese.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“In linea generale, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, l’ecobonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).”
L’istante è appunto un professionista che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero la legge di bilancio 2015, è assoggettato ad imposta sostitutiva.
A prevedere la possibilità è l’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio.
La misura in risposta alle conseguenze negative del coronavirus prevede che i soggetti che sostengono spese, per interventi efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63, nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare un credito di imposta pari all’importo della detrazione.
Ecobonus: l’utilizzo del credito di imposta previsto nel decreto Rilancio
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate spiega anche come può essere utilizzato il credito di imposta relativo all’ecobonus e motiva il via libera alla cessione da parte del professionista in regime forfettario al proprio genitore.
Il credito di imposta può essere ceduto ad altri soggetti, tra i quali ci sono gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
I soggetti in questione possono poi a loro volta scegliere l’opzione della cessione successiva nei confronti di altri soggetti.
Nel fornire i chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate mette in evidenza che:
“Ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure, come nel caso dell’Istante - che si avvale del c.d. «regime forfetario» disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima.”
Con la possibilità prevista dal decreto Rilancio viene superato quanto indicato nella circolare n. 11/E del 2018, che fornisce chiarimenti sull’ambito applicativo della cessione del credito d’imposta per interventi di efficienza energetica, previsti dall’articolo 14, commi 2-ter e 2 sexies del decreto legge n. 63 del 2013.
L’istituto della cessione, infatti, serve ad incentivare gli interventi finalizzati all’efficienza energetica, con meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione.
In conclusione nel documento di prassi viene richiamato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020, che definisce le modalità attuative dell’esercizio delle opzioni che deve avvenire per via telematica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus: il professionista in regime forfettario può cedere il credito al genitore