Ecobonus, cessione del credito al fornitore: la base imponibile riportata in fattura deve contenere il totale del corrispettivo, il bonifico può essere inferiore se il contribuente utilizza il credito come parziale pagamento. Le istruzioni su come indicare gli importi in modo corretto nella risposta all'interpello numero 309 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate.
Ecobonus, cessione del credito al fornitore: la base imponibile che si riporta in fattura deve contenere il totale del corrispettivo, mentre il bonifico può essere inferiore se il contribuente utilizza il credito come parziale pagamento della somma dovuta. Le istruzioni su come indicare gli importi in modo corretto nella risposta all’interpello numero 309 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Le richieste di chiarimento di un contribuente sono lo spunto per approfondire questi aspetti particolari e operativi della cessione dell’ecobonus.
Il caso analizzato riguarda un libero professionista in regime forfettario, che ha intenzione di cedere il bonus a cui ha diritto per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 309 del 24 luglio 2019
- Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Cessione del credito Ecobonus 2018 Articolo 14 D.L. 4 giugno 2013, n. 63.
Ecobonus, cessione del credito al fornitore: istruzioni per bonifico e fattura
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per avere delucidazioni sulle modalità di fatturazione delle spese sostenute per la fornitura di infissi/serramenti e di una caldaia a condensazione, da parte dei rispettivi fornitori.
Chi rientra nel regime forfettario versa un’imposta sostitutiva e non può beneficiare delle detrazioni.
Ma, come si legge nella risposta all’interpello numero 309, chi non è tenuto al versamento dell’Irpef ed ha le carte in regola per ottenere l’agevolazione può cedere il credito di imposta:
“Tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito vi sono, tra altri, i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili”.
E, con il documento del 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate illustra le istruzioni per determinare la base imponibile della fattura relativa alla suddetta fornitura di beni e servizi, in caso di cessione dell’ecobonus al fornitore.
Il riferimento è sempre il Decreto IVA, e in particolare l’articolo 13:
“La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.”
Ecobonus, cessione del credito al fornitore: istruzioni per bonifico e fattura
Nel caso analizzato quindi, alla luce dei riferimenti normativi evidenziati, la base imponibile deve comprendere l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, compreso l’importo relativo al credito ceduto fornitore.
Diversamente, verrebbe dedotto dalla base imponibile della cessione dei beni, e sarebbe un’operazione scorretta. La fattura emessa dai fornitori deve comprendere l’intero corrispettivo dovuto.
Il documento redatto dall’Agenzia delle Entrate, poi, chiarisce anche le modalità di pagamento da adottare:
“Le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese in questione sono tenuti, tra l’altro, ad effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi ammessi all’agevolazione mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Alla luce delle indicazioni fornite per l’emissione della fattura e delle istruzioni da seguire per corrispondere al fornitore le somme dovute, ci sono due situazioni possibili:
- l’importo del bonifico potrà coincidere con il corrispettivo indicato in fattura;
- sarà inferiore, se il contribuente intende utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori e a parziale pagamento del corrispettivo.
Nel caso analizzato, quindi, si verificherà la seconda ipotesi, senza che le differenze di importo creino alcun problema.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus, cessione del credito al fornitore: istruzioni per bonifico e fattura